Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it after the 2017 law requiring counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible de plano because the defendant personally submitted it. The material fact is that the appeal was filed after August 3, 2017, when legislation removed the right of defendants to file appeals personally, mandating representation by registered counsel. The court ruled that since the appeal violated this procedural requirement, it must be rejected immediately without examining the merits, resulting in a fine for the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571 comma 1 cod. proc. pen.; Art. 613 comma 1 cod. proc. pen.; Art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.: Appeals filed personally by defendants after the 2017 reform are inadmissible and must be rejected de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
IBUNALE di Tarantoudita la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;RITENUTO IN FATTO1. Moscaggiura Cosimo ha proposto ricorso per cassazione – con atto personale –avverso il provvedimento di diniego della continuazione emesso dal Tribunale di Taranto indata 22 luglio 2025 .CONSIDERATO IN DIRITTO1. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono, dunque, successivi al 3 agosto2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione,prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, dadifensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613comma 1, cod.proc.pen.; v.
Sez. U. 21.12.2017, Aiello).Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017.Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma didenaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila . P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO MAGI BARBARA CALASELICE