Cassation appeal dismissed for lack of concrete indicators of joint criminal intent in execution proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the request to recognize the continuity of criminal acts under Article 671 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court failed to identify indicators of a unified deliberation and improperly weighed defensive statements, but the court found no concrete evidence of common intent. Consequently, the request for factual re-evaluation was denied as it falls outside the scope of the jurisdiction of the court of appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; The court of execution must find concrete indicators of common intent to reject a request for continuity of acts, and requests for factual re-evaluation are inadmissible in proceedings on appeal.
Parole chiave
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del 13/05/2025 della Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;RITENUTO IN FATTO1. Provenzano Giuseppe Massimiliano ha proposto ricorso per cassazione avverso ilprovvedimento con cui la Corte di Appello di Torino – in data 13 maggio 2025 – ha respintola domanda di riconoscimento della continuazione ai sensi dell’art.671 cod.proc.pen. .Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. LaCorte territoriale non avrebbe colto la sussistenza di indicatori della deliberazione unitaria.Al secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
La Corteterritoriale avrebbe ingiustamente valorizzato, al fine di escludere la deliberazione unitaria,dichiarazioni che erano ricollegabili ad esigenze difensive del giudizio di cognizione.Al terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte territorialenon avrebbe congruamente apprezzato le dichiarazioni rese dal collaborante Agresta.CONSIDERATO IN DIRITTOIl giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto deidiversi giudizi, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra lediverse condotte e le doglianze si risolvono in una richiesta di rivalutazione in fatto, nonconsentita in sede di legittimità.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delleammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO MAGI BARBARA CALASELICE