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Ordinanza — n. 12567/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to erroneous application of law regarding continued offenses and custodial credit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12567/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible for manifestly unfounded grounds. The appellant argued that the lower court incorrectly applied Article 657, paragraph 4 of the Code of Criminal Procedure by requiring the dissection of a continued offense to account for time served. The court held that while the binding nature of the continued offense applies in execution, the residual difference cannot be automatically attributed to the sentence to be served without first splitting the offense into its constituent violations.

Regesto Legislator

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Art. 657 comma 4 cod. proc. pen.; The recognition of the binding nature of continued offenses in execution does not automatically impute the residual difference to the sentence to be served; the continued offense must be split into its constituent violations to compute time served.

Parole chiave

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continued offenses custodial credit sentence execution manifestly unfounded inadmissible appeal formazione di una pena complessiva reato continuato pena con condizionale parziale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 657 comma 4 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 17531 del 22/02/2023, Marando, Rv.284435
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Testo completo

te d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;RITENUTO IN FATTO1. Messina Gaetano ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimentoemesso dalla Corte di Appello di Palermo in data 15 aprile 2025, con cui è stata respinta larichiesta di decurtazione di pena – sul reato continuato come riconosciuto in una primadecisione - in ragione della incidenza di un periodo di custodia cautelare che la difesariteneva essere stato espiato sine titulo .Con unico motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla ritenutanecessità – da parte del giudice della esecuzione – di scomposizione della continuazione,con avvenuta applicazione della disposizione di legge di cui all’art.657 comma 4cod.proc.pen. .

Secondo la difesa la natura del reato continuato è unitaria e pertanto nondovrebbe essere applicata la particolare disposizione di cui all’art.657 comma 4cod.proc.pen. .CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.Per costante indirizzo interpretativo di questa Corte di legittimità il riconoscimento delvincolo della continuazione tra reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione diuna pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che ladifferenza residua possa essere automaticamente imputata alla pena da eseguire, a ciòostando la disposizione di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per cui vannocomputate a tale fine solo la custodia cautelare o le pene espiate "sine titulo" dopo lacommissione del reato e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nellesingole violazioni che lo compongono. (v.

Sez. 1, n. 17531 del 22/02/2023, Marando, Rv.284435 - 01).Nessun vizio è pertanto riconoscibile nella decisione di merito.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delleammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO MAGI BARBARA CALASELICE