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Ordinanza — n. 12565/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian appeal dismissed for inadmissibility due to new facts and lack of original documentation on mental health.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12565/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in assessing the homogeneity of crimes and failed to evaluate new evidence regarding drug dependence and psychiatric disturbance. The court rejected this, noting that the new arguments and supporting documents were not submitted to the trial judge in the original execution request, preventing a factual re-evaluation at the appellate stage.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 616 c.p.p.: An appeal against an execution order is inadmissible if it relies on new facts or arguments not presented to the trial judge, as the appellate court cannot re-evaluate the case on merits when the original record lacks the necessary documentation.

Parole chiave

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execution appeal inadmissibility new facts drug dependence psychiatric disturbance original record court costs

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
ART. 52 D.LGS.196/03

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Testo completo

provvedimento concui la Corte di Appello di Catanzaro – in data 3 aprile 2025 - ha respinto la domanda diriconoscimento della continuazione in sede esecutiva.Al primo - ed unico - motivo di ricorso si deduce erronea applicazione di legge e vizio dimotivazione. Si contesta la valutazione di non omogeneità delle condotte, trattandosi inprevalenza di delitti contro il patrimonio. Si rappresenta, inoltre, che la Corte di Appello nonavrebbe valutato la condizione di tossicodipendenza così come il distubo psichico su cuiviene prodotta documentazione.Vi è stata produzione di motivi nuovi e memoria con allegati, sempre sul tema dellaincidenza della tossicodipendenza e del disturbo psichico.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.Il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto deidiversi giudizi, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra lediverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentitain sede di legittimità. Inoltre va precisato che non può parlarsi di lacune argomentative circala tossicodipendenza o il disturbo psichico da cui sarebbe affetta la ricorrente, atteso che ladocumentazione prodotta in sede di ricorso e di posteriore memoria non risulta sottoposta algiudice del merito con la originaria istanza.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delleammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO MAGI BARBARA CALASELICEIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.