Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12493/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug possession conviction for generic legal criticisms lacking specific factual engagement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12493/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the complainant's arguments were too generic and failed to engage with the specific factual findings of the lower court. The appellant challenged the conviction for possessing 68 grams of marijuana, arguing it was for personal use, but the appellate court had already established the intent to sell based on packaging evidence and technical analysis showing 319 potential doses. The Supreme Court rejected the appeal as it merely repeated first-instance defenses without providing the required specific legal critique under Article 73 of the Drug Law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Appeals against criminal judgments must be specific and grounded in the actual reasoning of the lower court, rejecting generic legal criticisms that do not engage with the established facts or logical structure of the decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug possession conviction inadmissible appeal generic legal criticism specific factual engagement Article 73 drug law intent to sell packaging evidence

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La pronuncia è pienamente rispettosa dei canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che richiedono, per l'applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
La pronuncia è pienamente rispettosa dei canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che richiedono, per l'applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. u, n. 51063 del 27/09/2019, Murolo
309/1990, di valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato, dunque, quantità e qualità delle sostanze stupefacenti (Sez. u, n. 51063 del 27/09/2019, Murolo, Rv.
Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016
274076; Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016, Rv.
Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013
268293; Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013 Rv.
Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018
Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

da: DI CEGLIE COSIMO nato a BISCEGLIE il 11/02/1999 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA; letta la memoria depositata nell'interesse del Di Ceglie.MOTIVI DELLA DECISIONE Cosimo Di Ceglie ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari di conferma della condanna del Tribunale di Trani in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 per avere detenuto 68 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana che per gli elementi circostanziali della condotta non appariva destinata al consumo personale.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché il profilo di doglianza, ribadito con la memoria depositata dall'avv. Florio, si concreta in censure non consentite dalla legge in questa sede di legittimità assolutamente in tutto generiche e aspecifiche e non si confronta con la sentenza impugnata che, invece, reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

La pronuncia è pienamente rispettosa dei canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che richiedono, per l'applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, di valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato, dunque, quantità e qualità delle sostanze stupefacenti (Sez. u, n. 51063 del 27/09/2019, Murolo, Rv. 274076; Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016, Rv. 268293; Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013 Rv. 255856).

Deve in proposito rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, al di là del peso ponderale, il grado di offensività della condotta di detenzione a fini di spaccio può essere rivelato in concreto dal dato del principio attivo e del numero delle dosi ricavabili e potenzialmente da diffondere sul mercato (Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018, Rv. 272942; Sez. 4,n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706). In particolare, la Corte territoriale non ha mancato di prendere in considerazione non solo la quantità di stupefacente, già in parte confezionata in singole dosi, e la disponibilità di un bilancino con residui di stupefacente del medesimo tipo nonché ritagli di busta già predisposto e nastro adesivo dello stesso tipo usato per chiudere le confezioni già pronte, ma anche il principio attivo, richiamando l'accertamento tecnico della Sezione L.A.S.S. da cui risultava la possibilità di confezionare ben 319 dosi medie singole.

Da ciò ha inferito con motivazione conforme ai principi 2giurisprudenziali sanciti da questa Corte in materia, che il fatto non potesse inquadrarsi nell'alveo della lieve entità. Con quanto sopra rilevato il ricorso non si confronta limitandosi a ribadire gli argomenti difensivi già mossi alla sentenza di primo grado con argomenti generici e in fatto, non consentiti in questa sede. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammis P.Q.M