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Ordinanza — n. 12491/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging non-punishment grounds not covered by the specific statutory grounds for appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12491/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground raised by the appellant concerned the non-punishment provisions of Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The first instance judge had already explicitly addressed and excluded these grounds in the sentencing decision. Consequently, the appeal was rejected as it did not fall within the limited statutory grounds for challenging a sentence, resulting in a ruling against the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing are strictly limited to grounds regarding the defendant's will, lack of correlation, legal qualification, or legality of the penalty; other legal violations, such as those concerning non-punishment, are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility non-punishment grounds statutory appeal grounds sentencing review limits Article 448 criminal procedure remissione della pena motivi di cassazione attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 129, c.p.p.
Rilevato che l'unico motivo, con cui deduce l'inosservanza della legge penale in relazione all'art. 129 c.p.p.
Art. 110, cod. pen.
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per avere detenuto 421,04 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in complessive 280 dosi.
artt. 110 cod. pen
in ordine al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 129 c.p
Rilevato che l'unico motivo, con cui deduce l'inosservanza della legge penale in relazione all'art. 129 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2- bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez.
Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019
19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep.
Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020
278337-01;Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv.
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Testo completo

ato a NAPOLI il 09/11/1983 avverso la sentenza del 15/12/2025 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;MOTIVI DELLA DECISIONE Correra Alessandro ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Napoli con la quale gli è stata applicata la pena ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per avere detenuto 421,04 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in complessive 280 dosi.

Rilevato che l'unico motivo, con cui deduce l'inosservanza della legge penale in relazione all'art. 129 c.p.p. avendo il primo giudice omesso di compiere la valutazione in ordine alla sussistenza delle cause di non punibilità, è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103), il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2- bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01;Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01). Il motivo di ricorso risulta manifestatamente inammissibile avendo il primo giudice specificatamente motivato in ordine alla esclusione dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila.

P.Q.M