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Ordinanza — n. 12489/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to valid withdrawal by defendant under procedural code provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12489/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant validly withdrew the request via authenticated signature. Although the lower court had applied a drug trafficking penalty, the appellant voluntarily relinquished the right to contest the judgment. Consequently, the procedural relationship terminated immediately, rendering the appeal void and subjecting the appellant to court costs.

Regesto Legislator

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Art. 589, c. 3; Art. 591, lett. d) c.p.p.: A valid withdrawal of a cassation appeal by the appellant constitutes a potestative right exercise that immediately extinguishes the procedural relationship and results in the immediate res judicata of the contested judgment.

Parole chiave

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valid withdrawal of appeal immediate res judicata procedural relationship extinction cassation inadmissibility potestative right exercise procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia rinuncia al diritto conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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Art. 589, c. 3 c.p.p.
pen., per intervenuta, valida rinuncia ai sensi dell'art. 589 c.
Art. 591, lett. d) c.p.p.
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591 lett.
art. 129 c.p
Rilevato che il motivo con cui è stata dedotta la violazione di legge per non essere stata emessa sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che si reputa congruo stabilire in euro 500,00, atteso che l'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266821
sez. 2 n. 28691 del 6/6/2016, Arena, Rv. 267373
sez. 2 n. 28691 del 6/6/2016, Arena, Rv. 267373).
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Testo completo

nato a VAPRIO D'ADDA il 06/10/1975 avverso la sentenza del 27/11/2025 del GIP TRIBUNALE di MONZA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;MOTIVI DELLA DECISIONE Bernucci Alessandro ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza del G.I.P. presso il Tribunale di Monza con la quale, il 27 novembre 2025, gli è stata applicata la pena richiesta ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per avere detenuto a fini di spaccio kg. 8,763 di sostanza stupefacente del tipo hashish, gr. 6,13 di resina di hashish, gr. 58,44 di cocaina.

In Bellusco e Vinnercate il 21 marzo 2025. Rilevato che il motivo con cui è stata dedotta la violazione di legge per non essere stata emessa sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p. quanto allo stupefacente di tipo cocaina rinvenuto e, in subordine, per erronea mancata qualificazione giuridica del fatto, nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., è inammissibile. E' pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dall'imputato con firma autenticata dal difensore. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591 lett.

d) cod. proc. pen., per intervenuta, valida rinuncia ai sensi dell'art. 589 c. 3 stesso codice. La rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821). Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che si reputa congruo stabilire in euro 500,00, atteso che l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione dì detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (cfr. sez. 2 n. 28691 del 6/6/2016, Arena, Rv. 267373).

P.Q.M.

D P.Q.M