Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on grounds not permitted under Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code. The appellant challenged a first-instance sentence for drug trafficking, arguing for a different legal qualification of the offense. The court ruled that appeals based on erroneous legal qualification are strictly limited to cases of obvious eccentricity relative to the charges, which was not present here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals for cassation based on erroneous legal qualification are admissible only when the qualification is obviously eccentric relative to the charges, excluding general disputes over legal interpretation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
SCO nato a BARI il 21/04/2001 avverso la sentenza del 09/12/2025 del TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;h
MOTIVI DELLA DECISIONE
Di Sisto Francesco ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza del Tribunale di Bari, del 9 dicembre 2025 con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al delitto di cui agli artt. 81 cpv cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per avere ceduto un involucro contenente gr. 1.,2 di hashish, per avere detenuto, in dosso gr. 1 della medesima sostanza e all'interno di un casolare nella sua disponibilità ulteriori gr. 66,7 di hashish e gr. 12,74 di cocaina contenuti in quattro involucri di plastica.
Rilevato che l'unico motivo, con cui deduce la violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto che avrebbe dovuto essere riqualificato nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103), il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2- bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01;Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01). Con specifico riferimento al tema del ricorso, si deve ribadire che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842;
Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, El Zitouni; Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619). Tale circostanza non ricorre nel caso di specie, tenuto conto della eterogeneità dello stupefacente rinvenuto e delle modalità di occultamento. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila. 2 64 P.Q.M