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Ordinanza — n. 12488/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12488/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on grounds not permitted under Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code. The appellant challenged a first-instance sentence for drug trafficking, arguing for a different legal qualification of the offense. The court ruled that appeals based on erroneous legal qualification are strictly limited to cases of obvious eccentricity relative to the charges, which was not present here.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals for cassation based on erroneous legal qualification are admissible only when the qualification is obviously eccentric relative to the charges, excluding general disputes over legal interpretation.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Appeal Inadmissibility Drug Trafficking Legal Qualification Cassation Grounds Eccentricity Standard Sentencing Request reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2- bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez.
Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri
Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui
278337-01;Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari
Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, El Zitouni
Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, El Zitouni; Sez.
Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri
23150 del 17/4/2019, El Zitouni; Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv.
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Testo completo

SCO nato a BARI il 21/04/2001 avverso la sentenza del 09/12/2025 del TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;h

MOTIVI DELLA DECISIONE

Di Sisto Francesco ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza del Tribunale di Bari, del 9 dicembre 2025 con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al delitto di cui agli artt. 81 cpv cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per avere ceduto un involucro contenente gr. 1.,2 di hashish, per avere detenuto, in dosso gr. 1 della medesima sostanza e all'interno di un casolare nella sua disponibilità ulteriori gr. 66,7 di hashish e gr. 12,74 di cocaina contenuti in quattro involucri di plastica.

Rilevato che l'unico motivo, con cui deduce la violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto che avrebbe dovuto essere riqualificato nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103), il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2- bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01;Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01). Con specifico riferimento al tema del ricorso, si deve ribadire che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842;

Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, El Zitouni; Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619). Tale circostanza non ricorre nel caso di specie, tenuto conto della eterogeneità dello stupefacente rinvenuto e delle modalità di occultamento. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila. 2 64 P.Q.M