Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to non-proposable ground regarding aggravating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was not permissible in a final review proceeding. The defense argued that the appellate court failed to justify why aggravating circumstances outweighed mitigating ones, citing a specific drug trafficking scenario involving 3.122 grams of heroin. The court rejected this argument, noting that the appellate court's reasoning was coherent and that the legal principle prohibiting the general overruling of statutory aggravations makes the proposed ground fundamentally invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69, fourth comma, of the Criminal Code; Art. 407 of the Code of Criminal Procedure: The general ground for mitigation cannot prevail over the statutory aggravating circumstance of holding a large quantity of drugs for trafficking purposes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
nsigliere MARIA TERESA ARENA;MOTIVI DELLA DECISIONE Sergio Sirianni ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Crotone in relazione al reato di cui agli artt. 99 cod. pen, 73, comma 1 e 80 comma 2 d.P.R. n. 309/1990 per avere detenuto a fini di spaccio, 3.122 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso affidato a un unico motivo con il quale la difesa si duole della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'ingente quantità e della recidiva in mancanza di motivazione.
Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità. Va ricordato che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte «non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento a un punto della deci-sione rispetto 'al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (fra le 2 tante:
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Bruno, Rv. 282322). Dalla sintesi dei motivi di appello contenuta a pag. 4 della sentenza impu-gnata si evince che il difensore aveva contestato l'omessa riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e invocava il riconosci-mento delle circostanze attenuanti generiche già concesse dal primo giudice in giudizio di equivalenza rispetto alla circostanza aggravante contestata, in termini di prevalenza.
Da quanto dettò discende che il motivo proposto non è consentito. Solo per completezza va detto che la Corte territoriale, con motivazione non manifestamente illogica e coerente con le emergenze acquisite ha posto l'accento sullo stabile e professionale inserimento del circuito del narcotraffico nonché della sua capacità di immettere sul mercato un elevatissimo numero di dosi aventi un rilevante valore economico facendo leva sull'ottima qualità dello stupefacente 2; avente una percentuale di principio attivo pari a 63,775 mg, da cui era possibile ricavare 2.551 dosi medie singole.
A quanto detto deve aggiungersi che l'unico motivo di ricorso con cui si con-testa il giudizio di comparazione tra le opposte circostanze è manifestamente in-fondato poiché si prospetta un enunciato ermeneutico in palese contrasto con il dato normativo. Infatti, l'art. 69, quarto comma, cod. pen. prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, con il richiamo all'art. 407 cod. proc. pen. sancisce il divieto di prevalenza sull'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, cod. pen. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricor-rente condannato al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ra-gioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara P.Q.M