Ordinanza — n. 12484/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA nato il 20/10/1989 avverso la sentenza del 16/12/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;MOTIVI DELLA DECISIONE Con la sentenza in epigrafe il gip del Tribunale di Genova, su richiesta delle parti, ha applicato a Cheick Ibra Diop la pena, ridotta per il rito prescelto, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di anni tre di reclusione ed euro 14.000 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1-bis d.P.R. n. 309/1990 per avere detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina sotto forma di crack, suddivisa in involucri , con principio attivo compreso tra il 35,6 % e il 78%, per un totale di complessive 1.399 dosi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 85 bis d.P.R. 309/1990, art. 240 cod. pen, art. 240-bis cod. pen, art. 85 bis d.P.R. n. 309/1990, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12484/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1-bis d.P.R. n. 309/1990 per avere detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina sotto forma di crack, suddivisa in involucri , con principio attivo compreso tra il 35,6 % e il 78%, per un totale di complessive 1.399 dosi.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
A nato il 20/10/1989 avverso la sentenza del 16/12/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;MOTIVI DELLA DECISIONE Con la sentenza in epigrafe il gip del Tribunale di Genova, su richiesta delle parti, ha applicato a Cheick Ibra Diop la pena, ridotta per il rito prescelto, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di anni tre di reclusione ed euro 14.000 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1-bis d.P.R. n. 309/1990 per avere detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina sotto forma di crack, suddivisa in involucri , con principio attivo compreso tra il 35,6 % e il 78%, per un totale di complessive 1.399 dosi.
Con la suddetta sentenza veniva disposta la confisca della somma di denaro rinvenuta nella disponibilità del ricorrente pari a euro 460,00. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione con riferimento alla disposta confisca della somma di denaro. Il ricorso è manifestamente infondato per genericità e perché non si confronta con gli argomenti spesi dalla sentenza impugnata che, richiamando le dichiarazioni rese dal ricorrente secondo cui lo stesso non ha una fissa dimora, è ospite di un amico e guadagna 600 euro al mese, senza, tuttavia, precisare il tipo di attività lavorativa svolta, ha concluso nel senso della sproporzione rispetto alle capacità reddituali di risparmio dell'imputato e ha disposto la confisca ai sensi dell'art. 85 bis d.P.R. 309/1990 e 240 bis cod. proc. pen.
Orbene, se è vero che in relazione al reato di illecita detenzione di stupefacenti non è consentita la confisca del denaro, né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (tra le più recenti, Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, Donato, Rv. 283248 e Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, EI .Khomri, Rv. 285899 - 01), è tuttavia applicabile la cosiddetta confisca allargata, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., per effetto del rinvio dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, allorché il condannato non sia stato in grado di giustificare la provenienza del denaro o la sua proporzionalità rispetto a fonti lecite di guadagno.
Nel caso di specie dalla lettura della sentenza impugnata, si coglie in maniera evidente che il giudice di merito, con motivazione che non soffre le generiche criticità 2lamentate, ha proceduto per l'appunto alla confisca per sproporzione ai sensi dell'art. 85 bis d.P.R. n. 309/1990. Alla inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M