Ordinanza — n. 12481/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAda: DI FONTE ANNA RITA nato a BITONTO il 19/06/1991 avverso la sentenza del 17/06/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con ordinanza del 3.12.2025, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Anna Rita Di Fonte avverso la sentenza con la quale il Gup del Tribunale di Taranto, di condanna della stessa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, per avere detenuto a fini di spaccio, grammi 7,99 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in trenta involucri di cellophane termosaldati da cui era possibile ricavare 33 dosi medie singole. Con la recidiva reiterata, specifica e nel quinquennio. La inammissibilità del ricorso in appello è stata dichiarata ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73 d.P.R. n. 309/1990; Ordinanza — n. 12481/2026 — snpen · Corte di Cassazione: a) d. Igs. 150/2022 essendo stata applicata alla Di Fonte la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena deten-tiva di anni uno e mesi otto di reclusione, ritenendo irrilevante la circostanza che insieme alla pena detentiva sia stata applicata la pena pecuniaria di 2.000 euro di multa. Ne è conseguita la trasmissione degli atti a questa Corte di legittimità ai sensi dell'art. 569, comma 5, cod. proc. pen. ai fini della valutazione della proposta impugnazione rendendo così, in applicazione dell'art. 593 comma 3 codice proce-dura penale, la decisione non più appellabile ma solo ricorribile per cassazione.
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da: DI FONTE ANNA RITA nato a BITONTO il 19/06/1991 avverso la sentenza del 17/06/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con ordinanza del 3.12.2025, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Anna Rita Di Fonte avverso la sentenza con la quale il Gup del Tribunale di Taranto, di condanna della stessa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, per avere detenuto a fini di spaccio, grammi 7,99 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in trenta involucri di cellophane termosaldati da cui era possibile ricavare 33 dosi medie singole. Con la recidiva reiterata, specifica e nel quinquennio. La inammissibilità del ricorso in appello è stata dichiarata ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. lett.
a) d. Igs. 150/2022 essendo stata applicata alla Di Fonte la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena deten-tiva di anni uno e mesi otto di reclusione, ritenendo irrilevante la circostanza che insieme alla pena detentiva sia stata applicata la pena pecuniaria di 2.000 euro di multa. Ne è conseguita la trasmissione degli atti a questa Corte di legittimità ai sensi dell'art. 569, comma 5, cod. proc. pen. ai fini della valutazione della proposta impugnazione rendendo così, in applicazione dell'art. 593 comma 3 codice proce-dura penale, la decisione non più appellabile ma solo ricorribile per cassazione.
Tanto premesso, i motivi di impugnazione, da valutarsi alla stregua di do-glianze di legittimità, sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Posta la compiuta ricostruzione degli accadimenti che avevano condotto all'arresto della Di Fonte, osservata, dopo che numerosi giovani si introducevano all'interno dell'edificio da costei abitato uscendo dopo pochi minuti, veniva osser-vata mentre lanciava dalla finestra degli involucri risultati contenere 33 dosi di sostanza stupefacente e poi, in occasione della perquisizione era rinvenuta, tra l'altro, 150 euro suddivisa in banconote di vario taglio, propone argomenti gene-rici, assertivi e in fatto volti a sostenere la destinazione all'uso personale dello stupefacente, l'esclusione della recidiva e in generale un trattamento sanzionatorio più. favorevole oltre che là restituzione della somma di denaro ritenuta provento dell'attività di spaccio (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis:
Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato, tra le più recenti; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi pertinenti anche al ricorso per cassazione).Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-, zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M