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Ordinanza — n. 12478/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against drug possession conviction citing procedural inadmissibility of arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12478/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Maria Loreta Biscotti's appeal against her conviction for possessing marijuana and cocaine in her home. The defense argued regarding the co-accused's ownership of the drugs and the appropriateness of the sentence, but the court rejected these claims as repetitive of issues already thoroughly addressed by the lower court. Consequently, the conviction was upheld, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 442 c.p.p.; Art. 73 D.P.R. 309/1990; Art. 133 c.p.: Arguments regarding ownership of contraband and sentencing criteria are inadmissible if they merely reiterate points already substantively and legally refuted by the court of first instance.

Parole chiave

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drug possession conviction procedural inadmissibility repetitive arguments sentencing discretion Cassazione appeal imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 442 c.p.p.
zione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;MOTIVI DELLA DECISIONE Maria Loreta Biscotti ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari di conferma della condanna, ex art. 442 cod.
Art. 73 D.P.R. 309/1990
pen., del Tribunale di Foggia in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R.
Art. 133 c.p.
art. 442 cod. proc. pen
zione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;MOTIVI DELLA DECISIONE Maria Loreta Biscotti ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari di conferma della condanna, ex art. 442 cod. proc. pen., del Tribunale di Foggia in ordine al reato di cui all'art.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
pen., del Tribunale di Foggia in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 per avere detenuto all'interno della propria abitazione 4 involucri termosaldati contenenti .marijuana del peso di gr.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali
271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi
258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv.
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Testo completo

zione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;MOTIVI DELLA DECISIONE Maria Loreta Biscotti ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari di conferma della condanna, ex art. 442 cod. proc. pen., del Tribunale di Foggia in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 per avere detenuto all'interno della propria abitazione 4 involucri termosaldati contenenti .marijuana del peso di gr. 272, 5 da cui erano ricavabili 651 dosi medie singole nonché otto involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina da cui erano ricavabili 143 dosi medie singole.

Con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Rilevato che il primo motivo con il quale la difesa deduce la il vizio di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità della Biscotti, alla luce delle dichiarazioni rese dal coimputato convivente Giuseppe Raso, secondo cui lo stupefacente "era di sua esclusiva proprietà", non è consentito in questa sede perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi con corretti argomenti in fatto e in diritto dal giudice di merito che da pag. 3 a pag. 7, con congrui richiami giurisprudenziali, ha anche spiegato le ragioni per le quali nel caso in esame non si versasse in ipotesi di mera connivenza.

Del pari inammissibile è il motivo dedotto in relazione al trattamento sanzionatorio in quanto si risolve nella mera riproposizione dei profili di censura già ampiamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con un percorso motivazionale logico e coerente che ha dato atto della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, della diversità dello stupefacente e dunque della scarsa efficacia dissuasiva delle precedenti condanne oltre che della propensione dell'imputata a ritrarre dall'illecito facili guadagni. A quanto detto deve aggiungersi che la pena è stata determinata al di sotto della metà del massimo edittale giustificando, con motivazione non censurabile in questa sede, la scelta in virtù della presenza di diverse sostanze droganti, della natura pesante di una di esse, del dato ponderale, delle insidiose modalità di occultamento e infine dalla personalità della Biscotti e del coimputato.

Peraltro, questa Corte ha ripetutamente affermato che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui 2all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01) Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammis P.Q.M