Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12476/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific argumentative criticism of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12476/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed Pasquale Francioso's appeal against his conviction for tax fraud, ruling the grounds inadmissible. Francioso argued the lower court failed to evaluate his mother's income, but the court found his complaints too generic without specific argumentative flaws. Consequently, the appeal was rejected, and Francioso was ordered to pay the costs of the proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely complain about the omission of an alternative thesis without identifying specific argumentative deficiencies or logical errors in the lower court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds tax fraud conviction argumentative criticism procedural dismissal contributi di mantenimento familiare rendita d'invalidità per coniugi rendita per vedova

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363 c.p.p.
artt. 95 d.P.R. n. 115/2002

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Esso non è deducibile in sede di legittimità perché fondato su argomentazioni del tutto aspecifiche che omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.
Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

da: FRANCIOSO PASQUALE nato a OSTUNI il 29/03/1963 avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Pasquale Francioso ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino con cui è stata confermata la pronuncia del Tribunale locale con la quale era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 95 d.P.R. n. 115/2002.

2. Rilevato che il motivo di ricorso con cui si deduce il vizio di motivazione è inammissibile, poiché prospetta deduzioni generiche, senza che possano individuarsi i passaggi argomentativi della sentenza impugnata asseritamente viziati né indica le ragioni di diritto o i dati di fatto che valgano a sorreggere le deduzioni difensive. Esso non è deducibile in sede di legittimità perché fondato su argomentazioni del tutto aspecifiche che omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01).

E' principio costante quello secondo cui è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza impugnata, senza indicare precise carenze argomentative o illogicità della motivazione, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso, invero, si limita a ribadire che il prevenuto non era a conoscenza della situazione reddituale della madre e in specie delle somme da costei percepite da parte dell'INAIL a titolo di risarcimento per la scomparsa del marito.

In proposito la Corte ha argomentato che sebbene il reddito a cui la falsa dichiarazione si riferiva, risultasse percepito da soggetto diverso dall'imputato, è da ritenersi impossibile imputare la condotta accertata a mera disattenzione o negligenza posto che dall'analisi della documentazione in atti emerge come tale entrata fosse l'unica di un certo rilievo dell'intero nucleo familiare posto che per stessa ammissione del Francioso egli traeva foni di reddito solo da lavori saltuari e in nero.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M