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Ordinanza — n. 12474/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding drug possession and money laundering charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12474/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal against the conviction of Oussama Jaouad for drug possession and money laundering. The appellant argued the lower courts failed to properly assess evidence regarding drug trafficking and the origin of seized funds, claiming the money was wedding gifts. The court rejected these claims as legally inadmissible in cassation proceedings because they lacked specific factual analysis and merely sought a re-evaluation of evidence already thoroughly examined by the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible when they lack specific grounds, merely reproduce arguments already rejected by the lower courts, or attempt to re-evaluate evidence without identifying specific legal errors.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug possession charges money laundering evidence cassation inadmissibility lack of specific grounds procedural review limits

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

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Testo completo

MARIA TERESA ARENA;MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza del 9 ottobre 2025, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale locale con cui Oussama Jaouad era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73, comnna 5, d.P.R. n. 309/1990 per avere detenuto, presso la propria abitazione 14,52 grammi lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in bustine di pronta cessione, materiale atto al confezionamento oltre che la somma di euro 3.280 in banconote di vario taglio. È stato presentato ricorso affidato ad un unico motivo con cui si deduce, cumulativamente la mancanza e l'illogicità della motivazione quanto alla mancata assoluzione dell'imputato in relazione all'affermata sussistenza degli elementi di prova circa la detenzione ai fini di cessione della sostanza e al mancato riscontro in merito ad elementi di segno opposto, stante anche il mancato accertamento del principio attivo.

Né poteva trarsi inferenza dalla somma sequestrata, neutralizzata dalle giustificazioni della lecita provenienza della somma derivante dalla allegazione che si trattava di regalie per l'imminente matrimonio che si sarebbe dovuto celebrare il 5 luglio 2024. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Gli stessi, inoltre, sono volti a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato, infatti, conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto ricostruendo il rinvenimento, a seguito della segnalazione della fidanzata del Joouada, di otto bustine in cellophane occultate nella abatjour, contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per 2complessivi 5,5, grammi; nonché altra cocaina in un involucro di carta contenente sei bustine per complessivi 4,4 grammi e altri 4,95 nelle bocchette elettriche oltre che della somma di euro 3.380 in banconote di vario taglio e dietro il letto di un bilancino di precisione.

E' stato evidenziato che sebbene l'imputato abbia dichiarato di essere un assuntore di detta sostanza non ha precisato da quanto tempo, per quali quantitativi, né dove, da chi e a che prezzo egli avesse acquistato lo stupefacente. Irrilevante è stata ritenuta la cartella clinica redatta all'ingresso in carcere dell'imputato che contiene solo l'allegazione del consumo di stupefacente da parte dell'interessato. Per contro è stata data la prevalenza, anche rispetto al denaro rinvenuto che, comunque, si presentava suddiviso in banconote di vario taglio, non solo al dato quantitativo ma alla suddivisione in dosi della sostanza stupefacente oltre che il rinvenimento del bilancino occultato dietro il letto.

Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M