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Ordinanza — n. 12473/2026 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for manifestly unfounded claim that minor drug offense lacks 'negligible prejudice' mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12473/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Charles Okoye's appeal inadmissible regarding the denial of the 'negligible prejudice' mitigation under Article 62(4) of the Penal Code. The appellate court reasoned that the drug offense involved a substantial quantity of highly lucrative substances, thereby excluding the existence of negligible financial prejudice. Consequently, the court upheld the conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990; When a drug offense involves a substantial quantity of lucrative substances, the requirement of 'negligible prejudice' for mitigation is not met, and the appeal challenging this assessment is inadmissible.

Parole chiave

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drug trafficking offense negligible prejudice mitigation substantial quantity drugs appellate review standard inadmissible appeal reato grave di stupefacenti traffico aggravato di cocaina danno patrimoniale

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
Rilevato che il motivo di ricorso, con cui è dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
a dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;MOTIVI DELLA DECISIONE Charles Okoye ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma di conferma della condanna del Tribunale locale in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso il 22 febbraio 2024.
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Testo completo

a dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;MOTIVI DELLA DECISIONE Charles Okoye ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma di conferma della condanna del Tribunale locale in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso il 22 febbraio 2024. Rilevato che il motivo di ricorso, con cui è dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato. La Corte di appello, in proposito, ha osservato, con un percorso argomentativo esaustivo e non illogico, che detta attenuante non era ravvisabile, in quanto il reato aveva avuto ad oggetto sostanza stupefacente, in quantitativo non modesto, fra le più lucrative, sicché era da escludere la sussistenza, nel caso in esame, di un "pregiudizio lievissimo di valore pressoché irrisorio".

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M