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Ordinanza — n. 12472/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to non-justifiable motivation defect in sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12472/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the alleged defect in sentencing motivation could not be raised at the stage of legality. The defendant argued that the penalty imposed under the Code of Criminal Procedure lacked adequate justification according to statutory parameters, but the court noted this ground was not permitted for this type of plea agreement ratification. Consequently, the court ruled that no fault existed in the procedural handling of the inadmissibility, leading to a condemnation for procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 610, co. 5 bis, cod. proc. pen.; Art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea agreement ratification are limited to specific grounds, and defects in sentencing motivation are not among them, rendering such appeals inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal plea agreement ratification sentencing motivation defect Code of Criminal Procedure procedural costs

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, co. 5 bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile per cause che possono essere dichiarate senza formalità ai sensi dell'art. 610, co. 5 bis, cod. proc. pen. in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità.
Art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
Nel caso di specie il ricorrente lamenta, al di fuori dei casi consentiti, il vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena proposta ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, deducendo il vizio di 'motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, determinato senza adeguata motivazione in relazione ai parametri di cui all'art.
Art. 133, cod. pen.
309/1990, deducendo il vizio di 'motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, determinato senza adeguata motivazione in relazione ai parametri di cui all'art. 133 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.
art. 133 cod. pen
309/1990, deducendo il vizio di 'motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, determinato senza adeguata motivazione in relazione ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Nel caso di specie il ricorrente lamenta, al di fuori dei casi consentiti, il vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena proposta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

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Testo completo

ARIA TERESA ARENA;MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Giuseppe Cuomo ha presentato ricorso avverso la sentenza con la quale il Gup del Tribunale di Genova ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, deducendo il vizio di 'motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, determinato senza adeguata motivazione in relazione ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile per cause che possono essere dichiarate senza formalità ai sensi dell'art. 610, co. 5 bis, cod. proc. pen. in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità. Con riferimento all'unico motivo di ricorso proposto dall'imputato, va premesso che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). Nel caso di specie il ricorrente lamenta, al di fuori dei casi consentiti, il vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena proposta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e ratificata dal decidente.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del •13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q. M. Dichiara inammi P.Q.M