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Ordinanza — n. 12471/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses criminal appeals for lack of lawyer signature and insufficient legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12471/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared two appeals inadmissible regarding drug trafficking convictions. Destiny Godwin's appeal was rejected because it was personally drafted and signed by the defendant rather than by a qualified lawyer, violating procedural requirements. Peter Kelvin's appeal failed due to a lack of specific reasoning from the lower court regarding the exclusion of plea bargain prerequisites. The court ruled that such defects are formal and do not require a full hearing before dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.: Appeals must be signed by a qualified lawyer; grounds for cassation against plea bargain sentences are limited to specific statutory categories and manifest errors.

Parole chiave

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criminal procedure appeal lawyer signature requirement plea bargain limitations inadmissible appeal drug trafficking conviction motivi di revisione ritiro della querela penale impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
KELVIN PETER nato il 26/07/1996 GODWIN DESTINY nato il 22/10/1997 avverso la sentenza del 11/11/2025 del GIP TRIBUNALE di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Verona è stata applicata la pena ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 613 cod. proc. pen.
Ritenuto che il ricorso di Destiny Godwin è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato; considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n.
Art. 39 disp. att. cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod.
Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Parimenti inammissibile è il ricorso proposto nell'interesse di Peter Kelvin con cui si deduce la violazione dell'art. 606 lett.
Art. 129 cod. proc. pen.
non avendo il giudice indicato espressamente i motivi per i quali ha escluso la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Va premesso che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art.
Art. 610, co. 5 bis cod. proc. pen.
Entrambi i ricorsi sono inammissibili per cause che possono essere dichiarate senza formalità ai sensi dell'art. 610, co.
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
KELVIN PETER nato il 26/07/1996 GODWIN DESTINY nato il 22/10/1997 avverso la sentenza del 11/11/2025 del GIP TRIBUNALE di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Verona è stata applicata la pena ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 613 cod. proc. pen
Ritenuto che il ricorso di Destiny Godwin è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato; considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 1518 del 13/12/2024
pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 7, n. 1518 del 13/12/2024, dep.
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair Ahmed
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair Ahmed, Rv.
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid Sayed Ahmed Ahmed
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

KELVIN PETER nato il 26/07/1996 GODWIN DESTINY nato il 22/10/1997 avverso la sentenza del 11/11/2025 del GIP TRIBUNALE di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Verona è stata applicata la pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Destiny Godwin e Peter Kelvin in relazione a plurime cessioni di sostanza stupefacente di sostanza stupefacente. Ritenuto che il ricorso di Destiny Godwin è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato; considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato, che lo ha personalmente redatto, è inammissibile, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 7, n. 1518 del 13/12/2024, dep. 2025, non massimata;

Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair Ahmed, Rv. 14636). Parimenti inammissibile è il ricorso proposto nell'interesse di Peter Kelvin con cui si deduce la violazione dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen. non avendo il giudice indicato espressamente i motivi per i quali ha escluso la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Va premesso che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

In particolare, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazionedella sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid Sayed Ahmed Ahmed, Rv. 283023).

Entrambi i ricorsi sono inammissibili per cause che possono essere dichiarate senza formalità ai sensi dell'art. 610, co. 5 bis, cod. proc. pen. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissi P.Q.M