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Ordinanza — n. 12465/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12465/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12465/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ARIA TERESA ARENA;MOTIVI DELLA DECISIONE Con la sentenza del 31 marzo 2025, la Corte di appello Firenze, in riforma della pronuncia emessa in data 2.4.2019 dal GUP del Tribunale locale, ha rideterminato la pena nei confronti di Jerry Obode, in ordine ai reati di cui all'art. 337 c.p. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, riuniti per la continuazione ex art. 81 c.p. È stato presentato ricorso affidato ad un unico motivo con cui si deduce, da un lato, la violazione di legge con riguardo all'art. 75, comma 5 d.P.R. n. 309/1990 e all'art. 192 c.p.p., e dall'altro il vizio di motivazione in relazione all'affermata sussistenza degli elementi di prova circa la detenzione ai fini di cessione della sostanza e al mancato riscontro in merito ad elementi di segno opposto.

Regesto Legislator

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art. 337 c.p, art. 81 c.p, art. 75, comma 5 d.P.R. n. 309/1990, art. 192 c.p; Ordinanza — n. 12465/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 337 c.p. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, riuniti per la continuazione ex art. 81 c.p. È stato presentato ricorso affidato ad un unico motivo con cui si deduce, da un lato, la violazione di legge con riguardo all'art. 75, comma 5 d.P.R. n. 309/1990 e all'art. 192 c.p.p., e dall'altro il vizio di motivazione in relazione all'affermata sussistenza degli elementi di prova circa la detenzione ai fini di cessione della sostanza e al mancato riscontro in merito ad elementi di segno opposto.

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 337 c.p art. 81 c.p art. 75, comma 5 d.P.R. n. 309/1990 art. 192 c.p

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 337 c.p
ARIA TERESA ARENA;MOTIVI DELLA DECISIONE Con la sentenza del 31 marzo 2025, la Corte di appello Firenze, in riforma della pronuncia emessa in data 2.4.2019 dal GUP del Tribunale locale, ha rideterminato la pena nei confronti di Jerry Obode, in ordine ai reati di cui all'art. 337 c.p.
art. 81 c.p
309/1990, riuniti per la continuazione ex art. 81 c.p.
art. 75, comma 5 d.P.R. n. 309/1990
È stato presentato ricorso affidato ad un unico motivo con cui si deduce, da un lato, la violazione di legge con riguardo all'art. 75, comma 5 d.P.R. n. 309/1990 e all'art.
art. 192 c.p
309/1990 e all'art. 192 c.p.p., e dall'altro il vizio di motivazione in relazione all'affermata sussistenza degli elementi di prova circa la detenzione ai fini di cessione della sostanza e al mancato riscontro in merito ad elementi di segno opposto.

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Testo completo

ARIA TERESA ARENA;MOTIVI DELLA DECISIONE Con la sentenza del 31 marzo 2025, la Corte di appello Firenze, in riforma della pronuncia emessa in data 2.4.2019 dal GUP del Tribunale locale, ha rideterminato la pena nei confronti di Jerry Obode, in ordine ai reati di cui all'art. 337 c.p. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, riuniti per la continuazione ex art. 81 c.p. È stato presentato ricorso affidato ad un unico motivo con cui si deduce, da un lato, la violazione di legge con riguardo all'art. 75, comma 5 d.P.R. n. 309/1990 e all'art. 192 c.p.p., e dall'altro il vizio di motivazione in relazione all'affermata sussistenza degli elementi di prova circa la detenzione ai fini di cessione della sostanza e al mancato riscontro in merito ad elementi di segno opposto.

I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti in questa sede in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Gli stessi, inoltre, sono volti a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame, invero, hanno dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto e hanno argomentatamente confutato le doglianze, riproposte acriticamente in questa sede di legittimità, afferenti alla mancata motivazione in ordine-all'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

La Corte territoriale ha ritenuto sussistente la prova circa la destinazione della sostanza stupefacente, rinvenuta in seguito di un controllo di P.G. in data 14 febbraio 2018 in possesso del ricorrente, alla luce della natura della sostanza accertata dapprima mediante narcotest, e poi con apposita analisi quantitativa/qualitativa in data 7 gennaio 2019, e del rispettivo quantitativo corrispondente a 227 dosi medie singole nonché considerando la mancanza di fonti di reddito lecite dell'imputato, per come riferito dalla 2P.G. e le modalità di conservazione della sostanza che si presentava già suddivisa in dosi e la circostanza che l'Obode la stesse portando con sé in luoghi pubblici.

Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M