Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12463/2026 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specifically critique the first-instance court's reasoning on recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12463/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for drug trafficking and recidivism. The appellant argued for the exclusion of recidivism but failed to provide a specific critique of the first-instance judgment's reasoning. The court ruled that the appeal was merely a repetition of previously rejected arguments and did not engage with the detailed justification provided by the trial judge regarding the defendant's criminal history.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reproduces censure already adequately examined and rejected by the court of first instance without offering a specific critique of the arguments forming the basis of the contested judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal specific critique requirement recidivism application drug trafficking offense double conformity rule

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

RIA TERESA ARENA;MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale locale in data 28 novembre 2024 con cui Maurizio Quartararo è stato condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per avere detenuto a fini di spaccio sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in quattro involucri contenenti 0,53 grammi e 5 involucri contenenti 2,20 grammi della medesima sostanza nonché un ulteriore involucro contenente 0,98 grammi oltre che mannite e materiale utile al confeziona mento.

È stato presentato ricorso affidato ad un motivo con cui si deduce il vizio di legge e di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva. Il ricorso è inammissibile in quanto riproduttivo di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza di primo grado (trattandosi di c.d. doppia conforme, le pronunce formano un unico corpo motivazionale), la quale giustifica l'applicazione della recidiva alla luce dei numerosi e gravi precedenti penali dell'imputato, di cui due specifici, espressione di maggiore pericolosità e colpevolezza (pag. 7 sentenza di I grado).

La sentenza della Corte di appello risulta, dunque, sorretta da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione oltre che da adeguato esame delle deduzioni difensive. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDonatlla Ferranti