Italian court dismisses appeal as reiterative, citing prior convictions and preventive measure principles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling it was a mere repetition of arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant, Arsenio Ascione, challenged a preventive measure based on two prior final convictions and alleged new facts, but the court noted these were already addressed. The decision relied on established jurisprudence allowing preventive measures to be based on concrete facts derived from prior judgments and reports, rendering the new arguments legally insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 605 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal that merely reiterates arguments already rejected by the second instance court without presenting new, non-repetitive grounds is inadmissible, particularly when the preventive measure's basis is supported by prior final convictions and established case law regarding social danger.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
al Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Arsenio Ascione avverso il provvedimento con cui in data 1.7.2025 la Corte d'appello di Roma ha rigettato l'appello proposto avverso il decreto del Tribunale di Roma in data 14.4.2025 di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di due anni; Ritenuto che il ricorso sia meramente reiterativo dei motivi di appello, già disattesi dai giudici di secondo grado con una articolata motivazione non manifestamente illogica, avversata ora dal ricorrente attraverso la pedissequa riproposizione di censure che non si confrontano, per un verso, con la circostanza che Ascione abbia già riportato due condanne irrevocabili e, per altro verso, con il principio secondo cui in materia di misure di prevenzione il giudizio può basarsi anche su elementi desumibili da precedenti giudiziari e da denunce, ancorché non seguiti da condanna, da cui sia possibile enucleare fatti concreti risultanti dagli atti che siano indicativi di pericolosità sociale (cfr.
Sez. 5, n. 3858 del 18/9/1997, Iovine, Rv. 208716 - 01; Sez. 1, n. 2531 del 16/4/1996, Biron, Rv. 204907 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M