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Ordinanza — n. 12452/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against revocation of semi-liberty due to drug possession and criminal contacts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12452/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Taranto Supervision Tribunal's revocation of the defendant's semi-liberty measure. The court found the defendant violated probation rules by possessing drugs and maintaining criminal contacts, which the lower tribunal correctly identified as grave harm to the trust required for the treatment. The appeal was rejected because it merely repeated arguments already dismissed during the confirmation of the temporary suspension without providing new legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 176 c.p.s.; Art. 177 c.p.s.: The appeal against the revocation of semi-liberty is inadmissible if it merely reiterates arguments already examined and rejected during the confirmation of the temporary suspension, failing to demonstrate a new legal ground for re-evaluating the overall conduct.

Parole chiave

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semi-liberty revocation drug possession violation criminal contacts trust relationship breach inadmissible appeal probation supervision conflict of interest dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 176 c.p.s.
Art. 177 c.p.s.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, Ocoro
Sez. 1, n. 31739 dell'1/7/2010, Farouq
Sez. 1, n. 31739 dell'1/7/2010, Farouq, Rv.
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Testo completo

posto da: Fornari Flavio nato a TARANTO il 06/07/1991 avverso l'ordinanza del 11/08/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Taranto dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Flavio Fornari avverso l'ordinanza con cui in data 11.8.2025 il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha revocato la misura alternativa della semilibertà concessa al condannato in data 18.10.2023; Premesso che, ai fini del giudizio di revoca del beneficio della semilibertà, assumono rilievo le condotte che, per natura, modalità di commissione ed oggetto, siano tali da arrecare grave "vulnus" al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento, dovendosi valutare se il complessivo comportamento del condannato riveli l'inidoneità al trattamento e quindi l'esito negativo dell'esperimento (Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, Ocoro, Rv. 277452 - 01;

Sez. 1, n. 31739 dell'1/7/2010, Farouq, Rv. 248357 - 01); Rilevato che l'ordinanza impugnata ha disposto la revoca della misura alternativa in ragione della violazione, da parte del condannato, della prescrizione di non assumere sostanza stupefacente e di non avere contatti con ambienti criminali ai quali egli s'è dovuto rivolgere per procurarsela; Evidenziato che il ricorso si limita a riproporre gli stessi argomenti (la invocata estraneità del condannato al fatto e l'omesso avviso del risultato delle analisi) già vagliati e disattesi dal Tribunale di sorveglianza con motivazione adeguata, in sede di conferma della sospensione temporanea della misura disposta del Magistrato di sorveglianza;

Considerato che, in definitiva, il ricorso, sostenendo la compatibilità del comportamento complessivo del condannato con la prosecuzione della misura, solleciti - in modo non consentito in sede di legittimità - una rilettura degli elementi posti a base della decisione e l'adozione di parametri alternativi di valutazione dei fatti; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M