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Ordinanza — n. 12449/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding execution of continued crimes penalty calculation under Italian Criminal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12449/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Court of Appeal's recalculation of the sentence for continued crimes. The appellant argued that the appellate court failed to apply the mitigating criterion of Article 78 of the Criminal Code before reducing the penalty under Article 442 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that established case law requires the application of the Article 78 criterion to follow necessarily after the reduction of the base penalty.

Regesto Legislator

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Art. 78 cod. pen.; Art. 442 cod. proc. pen.: The application of the mitigating criterion under Article 78 of the Criminal Code necessarily follows the reduction of the penalty provided for in Article 442, Paragraph 2 of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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continued crimes penalty mitigating criterion execution phase penalty reduction inadmissible appeal Criminal Procedure Code Cassation ruling riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 78 cod. pen.
Considerato, a questo proposito, che l'ordinanza impugnata abbia fatto corretta applicazione del principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in executivis risulta «evidente che l'applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod.
Art. 442 cod. proc. pen., comma 2
segue necessariamente la già disposta riduzione della pena ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen., comma 2» (Sez.
art. 78 cod. pen
Considerato, a questo proposito, che l'ordinanza impugnata abbia fatto corretta applicazione del principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in executivis risulta «evidente che l'applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen.
art. 442 cod. proc. pen
segue necessariamente la già disposta riduzione della pena ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen., comma 2» (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007
pen., comma 2» (Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, P.g.
Sez. U, n. 7029 del 28/9/2023
anche Sez. U, n. 7029 del 28/9/2023, dep.
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Testo completo

da: Tomaselli Antonio nato a CATANIA il 11/06/1966 avverso l'ordinanza del 21/05/2025 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;4

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Antonio Tomaselli avverso l'ordinanza con cui in data 21.5.2025 la Corte d'appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto un'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato ai reati oggetto di tre sentenze di condanna irrevocabili e ha conseguentemente rideterminato la pena in ventitré anni e sei mesi di reclusione; Rilevato che il ricorso contesta l'erroneità del calcolo del giudice dell'esecuzione e la mancata applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. (trenta anni di reclusione) all'esito degli aumenti per la continuazione sulla pena base e prima della diminuzione per il rito (con la conseguenza che la pena finale sarebbe stata di venti anni);

Considerato, a questo proposito, che l'ordinanza impugnata abbia fatto corretta applicazione del principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in executivis risulta «evidente che l'applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. segue necessariamente la già disposta riduzione della pena ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen., comma 2» (Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, P.g. in proc. Volpe e altri, in motivazione; cfr. anche Sez. U, n. 7029 del 28/9/2023, dep. 2024, Giampa', in motivazione); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il P.Q.M