Italian court dismisses appeal against execution order regarding combined punishment and abbreviated trial reduction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's reduction of Alfredo Bulla's sentence to thirty years. The appellant argued for a procedural error in calculating the abbreviated trial reduction and a lack of reasoning for specific penalty increases. The court rejected these claims, affirming the judge's discretion in detailing aggravating factors and the correct application of the reduction rule for reatriadjudicated under the abbreviated procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 442, comma 2, cod. proc. pen.: The execution judge's discretion in specifying aggravating factors is valid if reasoned, and the one-third reduction for abbreviated trial applies only to the specific reatriadjudicated under that procedure within a combined punishment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Consigliere Paolo Valiante;•
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Alfredo Bulla avverso l'ordinanza con cui in data 15.7.2025 la Corte d'appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione e in accoglimento di un'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato ai reati oggetto di sei sentenze di condanna irrevocabili, ha rideterminato la pena nei suoi confronti nella misura di trenta anni di reclusione e 4.000 euro di multa; Rilevato che il ricorso lamenta, da un canto, un vizio di motivazione dell'ordinanza per avere il giudice dell'esecuzione omesso di indicare le ragioni dei singoli aumenti di pena apportati per i reati-satellite e, dall'altro, la non corretta applicazione della diminuente per il rito abbreviato, che avrebbe dovuto essere calcolata sull'intero computo della pena;
Ritenuto, quanto alla prima doglianza, che il giudice dell'esecuzione abbia fatto buon uso del potere discrezionale di cui è titolare nella determinazione della pena in sede esecutiva, indicando espressamente i criteri ex art. 133 cod. pen. (gravità e durata dei reati, la loro commissione in un contesto associativo, il danno per le vittime) in base a cui ha individuato l'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite, per il tramite di una motivazione con cui il ricorso mostra di non confrontarsi; Ritenuto, quanto alla seconda doglianza, che l'ordinanza impugnata abbia correttamente attuato il principio secondo cui l'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi - siano essi reati cd. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave - deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez.
U, n. 35852 del 22/2/2018, Cesarano, Rv. 273547 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del}' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammis P.Q.M