Criminal appeal dismissed because the lawyer filing it was not registered on the special barroll.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defending lawyer was not registered on the special barroll required for appeals to this court. Although the lower court converted the original complaint into a formal appeal, the Court held that this procedural conversion could not cure the initial defect of illegitimate standing. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; Art. 568 cod. proc. pen.: The conversion of a complaint into an appeal does not cure the initial defect of illegitimate standing if the appellant lacks the required qualification on the special barroll, as posthumous regularization is impossible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
da: Di Lorenzo Cosimo nato a CONVERSANO il 03/11/1977 avverso l'ordinanza del 27/08/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di Bari Udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Esaminato il ricorso - così riqualificato dal giudice di merito il reclamo originariamente presentato - del difensore di Cosimo Di Lorenzo avverso il provvedimento con cui in data 27.8.2025 il Magistrato di sorveglianza di Bari ha revocato l'autorizzazione in favore del condannato, sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, ad allontanarsi dalla propria abitazione;
Rilevato che il ricorso risulta presentato da difensore non legittimato, in quanto non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi alla Corte di cassazione, come previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 613 cod. proc. pen.; Considerato che la conversione del reclamo originario, qualificato come ricorso in cassazione dal giudice di merito, non preclude di rilevare il difetto di legittimazione del ricorrente, avendo questa Corte ripetutamente evidenziato l'impossibilità di realizzare sanatorie postume dell'originaria inammissibilità del gravame, su cui non può influire il principio di conversione o di qualificazione giuridica dell'impugnazione, espresso dall'art. 568 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Maslova, Rv. 277208 - 01;
Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000 - 01; Sez. 4, n. 35830 del 27/6/2013, Hasani, Rv. 256835 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende di una somma di euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inam P.Q.M