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Ordinanza — n. 12438/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12438/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12438/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/9/2018, Bouachra, Rv. 274522);

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12438/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/9/2018, Bouachra, Rv. 274522);

Parole chiave

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remissione della pena adeguamento della pena alleggerimento della pena concordato stragiudiziale sospensione di pena pene condizionali

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
deve considerarsi ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., per difetto di motivazione circa la sussistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato; Considerato che:
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cestrone Giovanni nato a CASERTA il 27/11/1995 avverso la sentenza del 20/06/2025 della Corte d'appello di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che Giovanni Cestrone ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte d'Appello di Napoli, previo accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflittagli con la sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 18.10.2024; Evidenziato che, con il predetto ricorso, si deduce la violazione dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., per difetto di motivazione circa la sussistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato; Considerato che:

1) in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/9/2018, Bouachra, Rv. 274522);

2) deve considerarsi ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo allorquando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto presentato in violazione del disposto di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M