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Ordinanza — n. 12436/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12436/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12436/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: Ilie Robert Florin (cui 067ax8p) nato a (ROMANIA) il 14/05/1998 avverso l'ordinanza del 15/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante; k‘jRITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Robert Florin Ilie avverso l'ordinanza con cui in data 15.7.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha rigettato un'istanza di ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale; Premesso che il rigetto dell'istanza è basato sia sulle risultanze della osservazione dell'Uepe, da cui risulta la mancanza di risorse personali del condannato (non parla l'italiano e non ha iniziato revisione critica), sia sul contenuto delle note di Polizia, da cui risultano le non favorevoli condizioni oggettive legate al domicilio (in un albergo che non assicura la possibilità di controllo notturno) e al lavoro (il condannato è dipendente a tempo determinato di una società amministrata da pregiudicati, che annovera tra i dipendenti altre persone con pregiudizi di polizia);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12436/2026 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante; k‘jRITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Robert Florin Ilie avverso l'ordinanza con cui in data 15.7.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha rigettato un'istanza di ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale; Premesso che il rigetto dell'istanza è basato sia sulle risultanze della osservazione dell'Uepe, da cui risulta la mancanza di risorse personali del condannato (non parla l'italiano e non ha iniziato revisione critica), sia sul contenuto delle note di Polizia, da cui risultano le non favorevoli condizioni oggettive legate al domicilio (in un albergo che non assicura la possibilità di controllo notturno) e al lavoro (il condannato è dipendente a tempo determinato di una società amministrata da pregiudicati, che annovera tra i dipendenti altre persone con pregiudizi di polizia);

Parole chiave

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disdetta in periodo di prova lavoro a titolo di prova esame della domanda d'asilo condizioni di accoglienza miglioramento della situazione nel paese d'origine miglioramento dell'idoneità al collocamento
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Testo completo

posto da: Ilie Robert Florin (cui 067ax8p) nato a (ROMANIA) il 14/05/1998 avverso l'ordinanza del 15/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante; k‘jRITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Robert Florin Ilie avverso l'ordinanza con cui in data 15.7.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha rigettato un'istanza di ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale; Premesso che il rigetto dell'istanza è basato sia sulle risultanze della osservazione dell'Uepe, da cui risulta la mancanza di risorse personali del condannato (non parla l'italiano e non ha iniziato revisione critica), sia sul contenuto delle note di Polizia, da cui risultano le non favorevoli condizioni oggettive legate al domicilio (in un albergo che non assicura la possibilità di controllo notturno) e al lavoro (il condannato è dipendente a tempo determinato di una società amministrata da pregiudicati, che annovera tra i dipendenti altre persone con pregiudizi di polizia);

Considerato che il ricorso non arriva a confutare la adeguata motivazione del provvedimento impugnato e si risolve essenzialmente nella sollecitazione di una - non consentita in sede di legittimità - lettura alternativa degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur