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Ordinanza — n. 12433/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12433/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12433/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ANZA sul ricorso proposto da: Bagnato Antonio Santo nato a ROCCABERNARDA il 01/11/1967 avverso l'ordinanza del 02/09/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di Viterbo Udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante; vRITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che, avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Viterbo del 2.9.2025, Antonio Santo Bagnato ha proposto ricorso per cassazione personalmente; Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12433/2026 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di Viterbo Udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante; vRITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che, avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Viterbo del 2.9.2025, Antonio Santo Bagnato ha proposto ricorso per cassazione personalmente; Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute inesigibile malgrado lesioni salute nozione di misure restrittive proroga della misura terapeutica sospensione del diritto di visita motivazione inadeguata delle censure costituzionali
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Testo completo

ANZA sul ricorso proposto da: Bagnato Antonio Santo nato a ROCCABERNARDA il 01/11/1967 avverso l'ordinanza del 02/09/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di Viterbo Udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante; vRITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che, avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Viterbo del 2.9.2025, Antonio Santo Bagnato ha proposto ricorso per cassazione personalmente; Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammi P.Q.M