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Ordinanza — n. 12427/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification of attempted murder.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12427/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Roberto La Mura inadmissible under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. La Mura argued that the lower court failed to reclassify the facts as aggravated injuries within the attempted murder charge, but the Court found no manifest error in the legal qualification. The decision rests on the principle that appeals based on legal errors must be specific and immediately evident from the indictment and judgment, which were not met here.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation alleging an error in the legal qualification of facts is inadmissible unless the error is manifest, meaning the qualification is immediately and indisputably eccentric relative to the charge, without room for opinion.

Parole chiave

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manifest error in law legal qualification of facts inadmissibility of appeal attempted murder charge aggravated injuries reclassification assassinio qualificato istigazione e aiuto al suicidio tentato omicidio aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
del Tribunale di Nocera Inferiore ha applicato all'imputato, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 56 c.p.
Art. 575 c.p.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Nocera Inferiore ha applicato all'imputato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di quattro anni e undici mesi di reclusione per i reati di tentato omicidio e di lesioni personali;

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01
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Testo completo

posto da: La Mura Roberto nato a POMPEI il 10/08/1995 avverso la sentenza del 10/07/2025 del GIP TRIBUNALE di Nocera Inferiore Udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Roberto La Mura avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 10.7.2025 il G.i.p. del Tribunale di Nocera Inferiore ha applicato all'imputato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di quattro anni e undici mesi di reclusione per i reati di tentato omicidio e di lesioni personali;

Rilevato che con il ricorso si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione in lesioni aggravate del fatto contestato a La Mura come integrante il reato di tentato omicidio; Ritenuto che si tratti di ricorso proposto per ragioni diverse da quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Considerato, infatti, che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01);

Considerato che, nel caso di specie, la sentenza impugnata dedica una ben argomentata parte alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo 1) dell'imputazione, che è nient'affatto decentrata rispetto all'addebito mosso al ricorrente e che confronta adeguatamente i connotati del fatto storico con gli elementi costitutivi del reato di cui agli artt. 56, 575 cod. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q. P.Q.M