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Ordinanza — n. 12423/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as merely reiterative, rejecting alternative fact reconstruction arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12423/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ruling it was a mere repetition of second-instance arguments without new grounds. The appellant sought a re-evaluation of facts and a lower sentence, but the lower courts had already addressed the minor deviation from the statutory minimum, the crime's gravity, and the defendant's extensive criminal history. The court rejected the claim because it relied on an alternative factual reconstruction prohibited in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected by the court of second instance without presenting new facts or legal grounds.

Parole chiave

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reiterative appeal cassation inadmissibility factual reconstruction criminal sentencing second instance review motivazione inadeguata delle censure costituzionali reiterazione di reati penali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: Sardi Davide (cui 027ud7r) nato a ROMA il 26/11/1982 avverso la sentenza del 19/02/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante; LWRITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Davide Sardi avverso la sentenza con cui in data 19.2.2025 la Corte d'appello di Roma ha confermato la Vítede sentenza del G.i.p. del Tribunale di e_paldel 18.12.2019 di condanna alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011;

Ritenuto che il ricorso sia meramente reiterativo dei motivi di appello, già disattesi dai giudici di secondo grado con una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, che il ricorrente avversa, da un canto, limitandosi a sollecitare, quanto alla dichiarazione di responsabilità, una non consentita rivalutazione dei fatti e, dall'altro, senza confrontarsi, quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con gli argomenti della Corte d'appello, che ha adeguatamente richiamato il modesto scostamento della pena dal minimo edittale, la gravità del fatto, i precedenti plurimi e specifici del ricorrente;

Considerato, quindi, che il ricorso si fondi, in un modo precluso nel giudizio di legittimità, su una lettura alternativa degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata, per il tramite della adozione di parametri diversi di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili rispetto a quelli adottati dal giudice del merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M