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Ordinanza — n. 12295/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12295/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12295/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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motivi d’impugnazione sono generici, privi di reali censure epedissequamente reiterativi di quelli proposti con l’atto di appello e disattesi dalla corte diappello con motivazione priva di vizi scrutinabili in sede di legittimità in relazione allarinnovazione dell’istruttoria dibattimentale (pagg. 1 e 2), all’affermazione della responsabilità(pagg. 2 e ss.), all’applicabilità dell’art. 649 cod. pen. (pag. 3), in relazione all’art. 131 biscod. pen. (pagine 3 e ss.), alla lieve entità, intesa sia ai sensi dell’art. 62, comma primo, n. 4,sia ai sensi della sentenza della corte costituzionale n. 120 del 2023 (pagina 4) e in relazionealle generiche, già riconosciute in primo grado nella massima estensione (pag. 4);rilevato che già la corte di appello rilevava il difetto di specificità dell’impugnazione dimerito, connotata da motivi privi di reali censure, al pari di quelli in esame;considerato che, a fronte di tale evenienza va ribadito che «in tema di ricorso percassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censurededotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramenteassertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di unacritica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fattoe/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti»,(Sez. 6 , n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01); ovvero che «È inammissibile ilricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione diquelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi glistessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere latipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso», (Sez. 2,Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 649 cod. pen, ART. 52 D.LGS.196/03; Ordinanza — n. 12295/2026 — snpen · Corte di Cassazione: P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIA AIELLIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative censure procedurali impugnabilità di decisioni incidentali impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 649 cod. pen
2 e ss.), all’applicabilità dell’art. 649 cod. pen.
ART. 52 D.LGS.196/03
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Testo completo

motivi d’impugnazione sono generici, privi di reali censure epedissequamente reiterativi di quelli proposti con l’atto di appello e disattesi dalla corte diappello con motivazione priva di vizi scrutinabili in sede di legittimità in relazione allarinnovazione dell’istruttoria dibattimentale (pagg. 1 e 2), all’affermazione della responsabilità(pagg. 2 e ss.), all’applicabilità dell’art. 649 cod. pen. (pag. 3), in relazione all’art. 131 biscod. pen. (pagine 3 e ss.), alla lieve entità, intesa sia ai sensi dell’art. 62, comma primo, n. 4,sia ai sensi della sentenza della corte costituzionale n. 120 del 2023 (pagina 4) e in relazionealle generiche, già riconosciute in primo grado nella massima estensione (pag. 4);rilevato che già la corte di appello rilevava il difetto di specificità dell’impugnazione dimerito, connotata da motivi privi di reali censure, al pari di quelli in esame;considerato che, a fronte di tale evenienza va ribadito che «in tema di ricorso percassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censurededotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramenteassertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di unacritica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fattoe/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti»,(Sez. 6 , n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01); ovvero che «È inammissibile ilricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione diquelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi glistessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere latipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso», (Sez. 2,Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIA AIELLIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.