Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12294/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility regarding gross negligence in trademark counterfeiting and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12294/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Pischetola inadmissible, rejecting arguments regarding gross negligence in trademark counterfeiting and generic mitigating circumstances. The appellant argued that the lower court failed to consider all favorable elements for leniency, but the court held that such circumstances do not apply to trademark offenses which protect public trust rather than individual deception. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 49 cod. pen.; Artt. 473 e 474 cod. pen.: The crime of grossly counterfeiting trademarks is a danger offense where the realization of deception is not required, and generic mitigating circumstances are only relevant if explicitly considered by the trial court as decisive.

Parole chiave

Generato dall'IA
trademark counterfeiting gross negligence public trust generic mitigating circumstances inadmissible appeal danger offense Corte di Cassazione reati contro la tranquillità pubblica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 49 cod. pen.
Artt. 473 e 474 cod. pen.
art. 49 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane Wade
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro
Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.271269; Sez.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZASul ricorso proposto da:Pischetola Francesco nato a CERIGNOLA il 02/04/1975avverso la sentenza del 18/02/2025 della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Francesco Pischetola;considerato che il primo motivo d’impugnazione -con il quale si deduce la configurabilitàdell’art. 49 cod. pen. in ragione della grossolanità del falso- è manifestamente infondato,dovendosi ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente spiegato checon riguardo ai reati di cui agli artt. 473 e 474, cod.pen. non rileva la configurabilità dellacontraffazione grossolana, considerato che tali norme tutelano, in via principale e diretta, lafede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi cheindividuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazioneanche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cuiconfigurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi delreato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita sianotali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno», (In tal senso, Sez. 2,n. 16807 del 11/01/2019, Assane Wade, Rv. 275814);considerato, quanto alle circostanze attenuanti generiche, che non è necessario che ilgiudice di merito, nel motivare il loro diniego prenda in considerazione tutti gli elementifavorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facciariferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017,Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2,n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). In tale prospettiva la corte diappello ha motivato al riguardo, disattendendo implicitamente la sussistenza di elementiconducenti nel senso della riconoscibilità di circostanze attenuanti generiche, facendoriferimento alla congruità della pena già irrogata;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIA AIELLI