Italian Supreme Court dismisses appeal as merely reiterative of already rejected arguments in criminal liability case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the arguments raised were merely reiterative of grievances already dismissed in the appellate court. The appellant challenged the conviction for crimes under Articles 633 and 639-bis of the Penal Code, arguing flaws in the assessment of evidence and the rejection of necessity under Article 54. The court ruled that since the lower court had adequately addressed these points with correct legal reasoning, the appeal proposed an alternative reading of the merits not permitted at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 633, 639-bis of the Penal Code; Articles 54, 129, 131-bis of the Penal Code; Articles 600, 601 of the Code of Criminal Procedure: An appeal consisting solely of the repetition of grievances already rejected in the appellate judgment is inadmissible as it constitutes a mere proposal of an alternative reading of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZASul ricorso proposto da:Alvarez Graziella nato a PALERMO il 10/05/1969avverso la sentenza del 29/04/2025 della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Graziella Alvarez,ritenuto che tutti i motivi di ricorso, come di seguito elencati:- il primo, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine allavalutazione del compendio probatorio posto a fondamento del giudizio diresponsabilità per i reati di cui agli artt. 633, 639-bis, cod. pen.;- il secondo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, intutte le sue forme, in ordine al mancato riconoscimento della causa digiustificazione dello stato di necessità, di cui all’art. 54, cod. pen., ed infine,- il terzo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione inordine alla mancata declaratoria ai sensi dell’art. 129, cod. proc. pen. in ragionedella causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis, cod. pen.,sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte inappello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;
Sez. 3, n. 44882del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese conargomentazioni giuridicamente corrette ed esenti da vizi logici, risolvendosi in unaproposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018,Barraglia, Rv. 275100-01);che il giudice adito ha adeguatamente motivato in ordine alle doglianze propostedalla ricorrente, esplicitando gli elementi posti a fondamento del proprio convincimento(si vedano, in particolare, pagg. 1-2 della sentenza impugnata con riferimento,rispettivamente, alla prova della titolarità pubblica della res oggetto di occupazione daparte della ricorrente; all’esclusione della scriminante dello stato di necessità sulla basedella mancanza dell’attualità e dell’inevitabilità del pericolo; nonché alle ragioni ostativeall’applicazione dell’art. 131-bis, cod. pen., tra le quali vengono richiamate lapermanenza della condotta, la non irrilevante gravità del fatto e l’elevata intensità deldolo);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende;
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIA AIELLI