Ordinanza — n. 12290/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAORDINANZASul ricorso proposto da:Ameur Samir Ben Hedi nato a (TUNISIA) il 08/12/1985avverso la sentenza del 23/05/2025 della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Ben Hedi Samir Ameur,ritenuto che i motivi di ricorso, che tutti deducono il vizio di violazione di legge e il viziodi motivazione, in tutte le sue forme, in ordine, rispettivamente:- il primo, all’utilizzabilità del verbale di denuncia orale resa dalla persona offesaper mancanza delle condizioni richieste dall’art. 500, comma 4, cod. proc. pen.;- il secondo, alla valutazione delle prove poste a fondamento del giudizio diresponsabilità a carico del ricorrente;- il terzo, alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell’usodell’arma di cui all’art. 628, comma 1 e comma 3, n. 1, cod. pen.,sono non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2,n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12290/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 500, comma 4, cod. proc. pen.;- il secondo, alla valutazione delle prove poste a fondamento del giudizio diresponsabilità a carico del ricorrente;- il terzo, alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell’usodell’arma di cui all’art. 628, comma 1 e comma 3, n. 1, cod. pen.,sono non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2,n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;
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ORDINANZASul ricorso proposto da:Ameur Samir Ben Hedi nato a (TUNISIA) il 08/12/1985avverso la sentenza del 23/05/2025 della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Ben Hedi Samir Ameur,ritenuto che i motivi di ricorso, che tutti deducono il vizio di violazione di legge e il viziodi motivazione, in tutte le sue forme, in ordine, rispettivamente:- il primo, all’utilizzabilità del verbale di denuncia orale resa dalla persona offesaper mancanza delle condizioni richieste dall’art. 500, comma 4, cod. proc. pen.;- il secondo, alla valutazione delle prove poste a fondamento del giudizio diresponsabilità a carico del ricorrente;- il terzo, alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell’usodell’arma di cui all’art. 628, comma 1 e comma 3, n. 1, cod. pen.,sono non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2,n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo,Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni puntuali, giuridicamenteineccepibili e prive di vizi logici, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito,non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez.5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01), tra l’altro formulata in modo generico,in assenza di confronto con la motivazione;che il giudice adito ha adeguatamente espresso il proprio convincimento in ordinea ciascuna doglianza (si vedano, in particolare, pagg. 1-2 della sentenza impugnata, conriferimento alla valutazione di utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali acquisite alfascicolo per il dibattimento, giustificata da elementi concreti dai quali desumere lasussistenza di pressioni e intimidazioni a danno della persona offesa; pag. 2 in ordine allaricostruzione dei fatti secondo le dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili epuntuali, e alla responsabilità del ricorrente; infine, si veda pag. 3 con riguardoall’accertamento dell’aggravante dell’uso dell’arma, ritenuta configurabile in entrambi i gradidi giudizio sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e del referto medico attestanteferite da taglio);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIA AIELLI