Italian Court dismisses appeal on criminal appeal grounds as arguments were already rejected in lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the criminal appeals inadmissible because the grounds relied upon were merely reiterative of complaints already dismissed in the appellate judgment. The court found that the lower judges correctly applied the law regarding the constitutive elements of the offenses and the specific causes of justification and non-punishability. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals that merely reiterate complaints already fully and legally addressed in the contested judgment are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
ERATO IN DIRITTOL e t t i i r i c o r s i c o n g i u n t a m e n t e p r e s e n t a t i n e l l ’ i n t e r e s s ed i X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Xritenuto che i seguenti motivi qui elencati:- il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di manifesta illogicità econtraddittorietà della motivazione, in ordine alla sussistenza degli elementicostitutivi dei reati di cui agli artt. 633, 639-bis, cod. pen.;- il secondo motivo, che deduce il vizio di manifesta illogicità, insufficienza econtraddittorietà della motivazione in ordine all’applicazione della causa digiustificazione ex art. 54, cod. pen.;- il terzo motivo, che deduce il vizio di manifesta illogicità, insufficienza econtraddittorietà della motivazione in ordine all’applicazione della causa di nonpunibilità ex art. 131-bis, cod. pen.,sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte inappello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;
Sez. 3, n. 44882del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese conargomentazioni puntuali e giuridicamente corrette (si vedano, in particolare, pag. 2 dellasentenza impugnata con riferimento alla rilevanza penale delle condotte dei ricorrenti ealla piena configurabilità delle fattispecie contestate; pag. 3 con riferimento all’art. 54,cod. pen., non riconosciuto per mancanza del requisito dell’attualità del pericolo, e pag.4 in merito all’art. 131-bis, cod. pen., la cui applicazione è stata esclusa in ragione dellaperduranza della condotta);con specifico riguardo alla condotta di occupazione, essa è stata attribuita agli imputatisulla base di molteplici elementi, tra i quali, anzitutto, la dichiarazione confessoria dellastessa Criscenti, che si autodenunciava dell’occupazione dell’immobile, oltre che daisopralluoghi effettuati dagli ispettori Basciano e Bonventre, risultando peraltroindifferente l’eventuale precedente occupazione da altri soggetti, atteso che ai fini dellaconfigurabilità del reato è richiesta l’arbitrarietà della permanenza (Sez. 2, n. 39184 del10/09/2025, Pede, Rv. 288972 – 01;
Sez. 2, n. 27041 del 24/03/2023, Buccino, Rv.284792 – 01);quanto alla possibilità di configurare la causa di giustificazione di cui all’art. 54 cod.pen., i giudici hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto a mente del qualeIn tema di illecita occupazione di un alloggio popolare, lo stato di necessità può essereinvocato solo per un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità ditrovare un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa, tantopiù che l'edilizia popolare è destinata a risolvere le esigenze abitative dei non abbienti,la sussistenza della scriminante, invocata dal ricorrente in ragione dello stato digravidanza del coniuge e ha, altresì, ritenuto irrilevante la circostanza che il precedenteassegnatario dell'immobile lo avesse liberato in favore dell'imputato, spettando talefunzione all'ente pubblico preposto) (Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015, Cannalire, Rv.263296 – 01).che peraltro, con specifico riguardo al terzo motivo, il giudice adito ha correttamenteapplicato i principi di questa Corte, a tenore dei quali, in tema di reati permanenti, èpreclusa l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fattofinché la permanenza non sia cessata, in ragione della perdurante compressione delbene giuridico per effetto della condotta delittuosa (Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016,Mazzoccoli, Rv. 267589 - 01);rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIA AIELLIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.