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Ordinanza — n. 12287/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as procedural defects do not appear in the appellate judgment text.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12287/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Luigi Nasti's appeal inadmissible, rejecting claims of procedural violations and unmotivated decisions. The court found that the appellate judgment adequately addressed the prosecutor's doubts regarding witness credibility and the defense's alibi arguments. Consequently, the appeal was dismissed because the alleged logical flaws were not evident in the written text, adhering to the principle that cassation review is limited to verifying the existence of a logical argumentative apparatus.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The Court of Cassation may only verify the existence of a logical argumentative apparatus in the judgment and cannot assess whether the motivation corresponds to the acquired procedural facts.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of motivation logical argumentative apparatus procedural violation cassation review limits impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione ricorso di annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
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Testo completo

ORDINANZASul ricorso proposto da:Nasti Luigi nato a NAPOLI il 01/01/1986avverso la sentenza del 28/03/2025 della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetti il ricorso presentato nell’interesse di Luigi Nasti e la successiva memoria con cui sirichiede la rimessione del ricorso al Presidente per l’assegnazione alla seconda sezione;ritenuto che il primo motivo di ricorso,che deduce il vizio di violazione di leggeprocessuale e il vizio di mancanza e illogicità della motivazione, denunciandol’inammissibilità dell’appello del Pubblico Ministero in ragione della carenza di specificità ditale atto d’impugnazione, è manifestamente infondato, giacché esso rileva un vizio chetuttavia non emerge dalla sentenza impugnata, la quale puntualmente si sofferma sulledoglianze presentate dalla Pubblica Accusa, relativamente all’attendibilità delle personeoffese Barbone Maria e Ricciardi Antonietta, le cui dichiarazioni sono state sottoposte adsentenza impugnata), nonché alla valutazione delle argomentazioni della Difesa, relativeall’alibi del ricorrente, ritenuto alfine non credibile, per l’inverosimiglianza della versione adiscarico (si vedano, in particolare, sul punto le pagg. 8-9); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di mancanza e intrinsecaillogicità della sentenza, in ordine al giudizio di responsabilità del ricorrente in riforma dellasentenza di primo grado, è manifestamente infondato giacché rileva vizi che tuttavia nonemergono dal testo della sentenza, la quale, anzi, correttamente e compiutamente motiva inordine alla ricostruzione dei fatti, venendo adeguatamente incontro all’onere probatorioprescritto dalla legge; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha unorizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, perespressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparatoargomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alleacquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIA AIELLI