Italian court dismisses appeal on sentencing and record expungement as inadmissible due to lack of logical inconsistencies.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Costantino Cordaro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a sentence reduction and the removal of a judicial record entry under Article 175 of the Penal Code. The court rejected these claims because they merely reiterated arguments already made in the appellate court and lacked specific logical flaws in the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 175 cod. pen.; Appeals regarding sentencing gradation and the denial of record expungement are inadmissible if they fail to demonstrate logical inconsistencies with the lower court's explicit reasoning and merely reiterate previous grievances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZASul ricorso proposto da:Cordaro Costantino Pietro nato a PALERMO il 09/12/1995avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Cordaro Costantino Pietro,ritenuto che i due motivi di ricorso, che deducono il vizio di violazione di legge e il viziodi motivazione, in tutte le sue forme, in ordine, rispettivamente, alla commisurazione dellapena e al diniego di applicazione del beneficio della non menzione nel casellario giudiziale,ex art. 175 cod. pen., non sono consentiti perché attengono al profilo della graduazione dellapena e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, rilevando vizi che tuttavia nonpossono essere censurati in questa sede, stante la mancanza di incongruenze logiche neltesto della motivazione, la quale correttamente ha escluso l’applicazione del beneficio sullabase dei criteri di legge e ha debitamente esplicitato il calcolo della pena, rilevandone lacongruità, atteso che la misura appare proporzionata alla gravità del fatto e alla capacità adelinquere del ricorrente (si vedano, in particolare, pagg. 2-3 della sentenza); ritenuto peraltro che il secondo motivo è altresì non consentito in quanto meramentereiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.276970-01;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), risolvendosi in unarichiesta caratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, poiché priva diconfronto con la motivazione;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIA AIELLI