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Ordinanza — n. 12285/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming violation of law regarding denial of generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12285/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the claim of a violation of law concerning the denial of generic mitigating circumstances was manifestly unfounded. The appellant argued that the lower court failed to consider all favorable elements, but the court noted that the appellate judge correctly applied the principle that only decisive factors need motivation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis, cod. pen.; The claim of a violation of law regarding the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if the lower court's reasoning is free from evident illogic, as it is sufficient for the judge to refer only to the decisive elements without needing to address every fact deduced by the parties.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances Article 62-bis Penal Code violation of law appeal inadmissible appeal judicial motivation standards assenza di caso di rigore allegazioni insufficientemente motivate circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis, cod. pen.
12-14 della sentenzaimpugnata, rilevando l’insussistenza di elementi positivi tali da giustificare l’applicazionedelle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro
Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.271269; Sez.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
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Testo completo

ORDINANZASul ricorso proposto da:Cala Gjergj nato a (ALBANIA) il 04/06/1996avverso la sentenza del 20/02/2025 della Corte d'appello di Veneziadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Gjergj Cala,ritenutoche l’unico motivo di ricorso nell’interesse del ricorrente, che deduce il vizio diviolazione di legge in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti genericheex art. 62-bis, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamenteinfondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, come quella delgiudice adito, il quale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio affermato daquesta Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniegodella concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementifavorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facciariferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017,Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2,n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899);che il giudice di merito ha infatti diffusamente motivato, alle pagg. 12-14 della sentenzaimpugnata, rilevando l’insussistenza di elementi positivi tali da giustificare l’applicazionedelle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis, cod. pen., richiamando la consolidatagiurisprudenza sul tema;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIA AIELLI