Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12280/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for reiterating arguments already rejected in the appellate court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12280/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised were merely repetitive of complaints already dismissed during the appellate proceedings. The appellant argued for a different legal qualification of the facts under Article 648 of the Penal Code, but the court found no new substantive issues to address. Consequently, the appeal was rejected without a merits review, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 648, 712, 62-bis, 99, 133 cod. pen.; Reiterative grounds in a cassation appeal that merely propose an alternative reading of the merits without addressing new legal issues are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility reiterative grounds dismissal appellate court review penal code qualification court costs award ricettazione recidiva nell'infrazione origine delle merci

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648 cod. pen.
pen., mentre tantoprova la sussistenza del reato di cui all’art. 648 cod.
Art. 712 cod. pen.
Nel caso in esame l’imputato non ha mai spiegato comesia avvenuto l’acquisto del bene che si assume ricettato, così mancando un requisitorichiesto ai fini dell’astratta configurabilità del reato di cui all’art. 712 cod. pen., mentre tantoprova la sussistenza del reato di cui all’art.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 99 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 648 cod. pen
pen., mentre tantoprova la sussistenza del reato di cui all’art. 648 cod.
art. 712 cod. pen
273217-01), tra l’altro caratterizzata da evidente genericità nella suaformulazione, in assenza di confronto con la motivazione;rimarcato come per l’astratta configurabilità del reato di cui all’art. 712 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
62-bis, 99 e 133, cod.pen., non sono consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello(Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZASul ricorso proposto da:Halilovic Venetu nato a MIRANDOLA il 08/03/1985avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte d'appello di Veneziadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Venetu Halilovic,ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordinealla qualificazione del fatto nei termini di cui all’art. 648 cod. pen., in luogo che ai sensidell’art. 712, cod. pen., nonché il secondo motivo, che deduce il vizio di mancanza e/ocontraddittorietà della motivazione in ordine all’applicazione degli artt. 62-bis, 99 e 133, cod.pen., non sono consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello(Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014,Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni puntuali conriferimento alla sussistenza del reato di ricettazione e, altresì, alla determinazione della pena(si vedano, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata sull’elemento soggettivo dellaricettazione e pag. 7 nella parte in cui il giudice adito motiva sulla ritenuta insussistenza dielementi positivi per i quali ritenere applicabili le circostanze attenuanti generiche, sullavalorizzazione della specificità dei precedenti del ricorrente ai fini del riconoscimento dellarecidiva, come indice di maggior colpevolezza e di maggior pericolosità, nonché, infine, sulladosimetria sanzionatoria congruamente stabilita in relazione alla gravità del fatto, allemodalità della condotta e alla capacità a delinquere del ricorrente), risolvendosi in unaproposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01), tra l’altro caratterizzata da evidente genericità nella suaformulazione, in assenza di confronto con la motivazione;rimarcato come per l’astratta configurabilità del reato di cui all’art. 712 cod. pen. -chesembra evocato dal ricorrente- è necessario che vi sia stata la dimostrazione dell’acquistoperché soltanto in presenza di esso è possibile verificare la presenza di circostanze tali daindurre una persona di media avvedutezza in una condizione di oggettivo sospetto circa lalegittima provenienza delle cose.

Nel caso in esame l’imputato non ha mai spiegato comesia avvenuto l’acquisto del bene che si assume ricettato, così mancando un requisitorichiesto ai fini dell’astratta configurabilità del reato di cui all’art. 712 cod. pen., mentre tantoprova la sussistenza del reato di cui all’art. 648 cod. pen., alla luce del principio di diritto amente del quale «ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elementosoggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anchedall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte delsoggetto agente» senza che ciò costituisca una deroga ai principi in tema di onere dellaprova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura dellafattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa laprovenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive dellastessa (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIA AIELLI