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Ordinanza — n. 12279/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to repetitive grounds and failure to raise new issues on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12279/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeals inadmissible, ordering the appellants to pay court costs. The first ground was rejected as merely repetitive of arguments already dismissed in the appellate court, while the second ground was inadmissible because it concerned facts precluded from the Court of Cassation and issues not properly raised in the prior appeal. Consequently, the appeals were rejected without substantive review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 52 D.Lgs. 196/03: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely repeat grievances already rejected by the appellate court or if they raise new issues not properly deduced in the appeal, and the Court cannot review facts precluded to it.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds failure to raise issues Court of Cassation procedural preclusion court costs criminal procedure code eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 52 D.Lgs. 196/03
art. 606 comma 3 cod.proc. pen
ART. 52 D.LGS.196/03

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo,Rv.
Sez. 6, n. 26614 del 23/03/2018, Tocco
Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli
pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenzaimpugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odiernoricorso, se incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli,Rv.
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Testo completo

TO IN DIRITTOL e t t i i r i c o r s i p r e s e n t a t i n e l l ’ i n t e r e s s ed i X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Xritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sueforme, in relazione al diniego del rinvio per legittimo impedimento del difensore, non èconsentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n.27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo,Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici, e chetale motivo è altresì manifestamente infondato, giacché censura vizi motivazionali chetuttavia non traspaiono dal testo della sentenza impugnata, la quale, anzi, a pag. 3 articolapassaggi giuridicamente corretti e conformi alla giurisprudenza di legittimità, a tenore dellaquale, tra l’altro, in tema di legittimo impedimento del difensore, il mero stato di avanzatagravidanza non può di per sé costituire, in assenza di specifiche attestazioni sanitarieindicative di uno stato di malattia ovvero di minaccia di parto prematuro, ragione di assolutaimpossibilità a comparire (Sez. 6, n. 26614 del 23/03/2018, Tocco, Rv. 273582 - 01);ritenuto che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme,in ordine, rispettivamente, al momento consumativo del fatto, all’accertamentodell’interversione del possesso e alla tardività della querela, non è consentito in sede dilegittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo diappello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenzaimpugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odiernoricorso, se incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli,Rv. 270627-01);considerato, con specifico riferimento alla tardività della querela, la censura si fonda suaccertamenti in fatto preclusi alla corte di legittimità;considerato che non può darsi seguito all’istanza di rinvio;rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condannadei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascunoin favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIA AIELLIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.