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Ordinanza — n. 12277/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and lacks specific factual correlation to lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12277/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments and their lack of specific correlation with the lower court's reasoning. The appellant alleged logical flaws and evidence misinterpretation regarding computer fraud charges, but failed to provide precise arguments linking these claims to the factual findings. The court ruled that such vague complaints violate procedural preclusion rules, as the appellate body cannot simply re-evaluate evidence or substitute its own logic for that of the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p., n. 2; Art. 360 c.p.p., n. 3: Appeals based on generic allegations of logical flaws or evidence misinterpretation without specific factual correlation are inadmissible, as the court of cassation cannot substitute its own evaluation of evidence for that of the lower court.

Parole chiave

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generic appeal grounds lack of factual correlation procedural preclusion substitution of evidence evaluation computer fraud liability fatture fittizie tentata sottrazione d'imposta falsificazione di valori di bollo ufficiali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p., n. 2
Art. 360 c.p.p., n. 3

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
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Testo completo

ORDINANZASul ricorso proposto da:Acampa Ciro nato a NAPOLI il 19/06/1987avverso la sentenza del 06/06/2025 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Ciro Acampa,ritenuto che tutti i motivi di ricorso, di seguito elencati:- Il primo, che deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione e iltravisamento della prova in ordine all’accertamento della colpevolezza delricorrente e alla violazione del ragionevole dubbio;- Il secondo motivo, che deduce il vizio di travisamento della prova posta allabase del giudizio di responsabilità per il reato di tentativo di truffa informatica inrelazione all’importo di duecento euro, in merito, in particolare, alla riferibilità aquest’ultimo delle operazioni fraudolente;- Il terzo motivo, che deduce il vizio di carenza di motivazione in ordine algiudizio di responsabilità per il reato per il reato di tentativo di truffa informatica inrelazione all’importo di 1987,70 euro, in merito, in particolare, alla riferibilità aquest’ultimo delle operazioni fraudolente,sono tutti generici per indeterminatezza e per mancanza di specificità, stante l’assenzadi una puntuale correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata equelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01);ritenuto che gli stessi motivi, denunciando vizi di motivazione sulla base delladiversa lettura dei dati processuali e una diversa ricostruzione storica dei fatti, non sonoconsentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo disovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta neiprecedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla suacognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge edeventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragionidel suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini delladichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano, in particolare,pagg. 4-5 della sentenza impugnata con riferimento al compendio probatorio posto afondamento della responsabilità del ricorrente, con espressa elencazione degli elementidi fatto valorizzati);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIA AIELLI