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Ordinanza — n. 12276/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of contradiction in sentencing due to judicial discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12276/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Gravina inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Gravina argued that the lower court's reasoning regarding recidivism and sentencing lacked contradiction, but the court found the appeal's sole ground impermissible. The court determined that the appellate court adequately motivated its decision on sentencing and recidivism based on the specific nature and timing of the crimes, leaving the evaluation within the judge's discretionary power.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal challenging the motivation of a judgment on grounds of contradiction is inadmissible if the lower court's decision represents a valid exercise of judicial discretion regarding sentencing and recidivism, absent arbitrary determination or illogical reasoning.

Parole chiave

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judicial discretion recidivism assessment sentencing motivation lack of contradiction appeal inadmissibility Italian criminal procedure Cassazione ruling recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
273819, in motivazione;Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
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Testo completo

ORDINANZASul ricorso proposto da:Gravina Salvatore nato a NAPOLI il 11/01/1972avverso la sentenza del 11/04/2025 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Salvatore Gravina,ritenuto che l’unico motivo, che deduce il vizio di contraddittorietà della motivazione inordine alla ritenuta sussistenza della recidiva e alla quantificazione della pena, non èconsentito perché, a fronte di una sentenza corredata di una motivazione completa edesaustiva, oltre che corretta in punto di diritto, denuncia una valutazione che appartiene inogni caso alla discrezionalità del giudice di merito, e che non risulta censurabile in sede dilegittimità, a meno che la determinazione della pena non sia frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243);che la Corte ha adeguatamente motivato, a pag. 8 della sentenza impugnata, in ordinealla determinazione della pena e all’applicazione della recidiva, in virtù del legame dispecificità dei reati addebitati al ricorrente, commessi in un ordine temporale circoscritto, daiquali risultano la sua maggior capacità a delinquere e la maggior riprovevolezza della suacondotta, mentre il ricorrente -dal suo canto- argomenta genericamente sulla misura dellapena, senza che vi sia una specifica censura al suo riguardo oltre che una mancanza dicorrelazione, visto che il giudice ha fissato una pena base pari al minimo edittale e il minimoaumento per la continuazione;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIA AIELLI