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Ordinanza — n. 12275/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as grounds were not raised in appeal or are merely repetitive.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12275/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds raised were either repetitive of those already rejected in the appellate court or failed to meet procedural requirements. The appellant argued for a different factual qualification of the crime and the recognition of a mitigating circumstance, but the court noted these points were either previously addressed or not formally contested in the second instance. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary novelty and compliance with procedural rules, ordering the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 360, cod. proc. pen.: Appeals must raise new grounds not previously examined; repetitive complaints or those not formally contested in the appellate judgment are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds procedural requirement appellate review criminal procedure code partecipazione alla procedura circostanze attenuanti allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
pen., non èconsentito in sede di legittimità perché la censura -al pari di quella relativa allaconfigurabilità dell’aggravante delle più persone riunite- non risulta essere statapreviamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena diinammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod.
Art. 360, cod. proc. pen.
Art. 114, cod. pen.
273217-01), tra l’altro caratterizzata da evidentegenericità nella sua formulazione, in assenza di confronto con la motivazione;ritenuto che il terzo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge in relazione almancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114, cod.
Art. 628, cod. pen.
Art. 56, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen.;- il quarto, che deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordinealla determinazione della pena, di cui si lamenta l’eccessività;sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte inappello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli
pen., come si evince dal riepilogo deimotivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbedovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque noncorretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv.
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Testo completo

ORDINANZASul ricorso proposto da:avverso la sentenza del 21/05/2025 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Sean Adam Acosta Fava,ritenuto che i seguenti motivi di ricorso:- il primo, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine allaqualificazione del fatto in termini di rapina impropria ex artt. 99, 110, 628, secondocomma e terzo comma, n. 1, cod. pen., in luogo che nei termini di furto tentato inconcorso con resistenza a pubblico ufficiale ex artt. 56, 624 e art. 337, cod. pen.;- il secondo, che deduce il vizio di violazione di legge in relazione alla ritenutasussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite, di cui all’art.628, terzo comma, n. 1, cod. pen.;- il quarto, che deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordinealla determinazione della pena, di cui si lamenta l’eccessività;sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte inappello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese conargomentazioni corrette ed esenti da vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 4-5della sentenza impugnata sulla qualificazione del fatto, i cui elementi configuranoinequivocabilmente la fattispecie di rapina; sulla sussistenza dell’aggravante delle piùpersone riunite (argomento non devoluto dall’odierno ricorrente, ma da suocoimputato), secondo gli assunti della giurisprudenza di legittimità; infine, sul computodella pena, ritenuto congruo sulla base delle circostanze del caso), risolvendosi in unaproposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01), tra l’altro caratterizzata da evidentegenericità nella sua formulazione, in assenza di confronto con la motivazione;ritenuto che il terzo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge in relazione almancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114, cod. pen., non èconsentito in sede di legittimità perché la censura -al pari di quella relativa allaconfigurabilità dell’aggravante delle più persone riunite- non risulta essere statapreviamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena diinammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo deimotivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbedovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque noncorretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIA AIELLI