Italian court dismisses appeal as generic and lacking specific legal grounds under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals by Husovic and Halilovic inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for a violation of law regarding criminal liability, but the court found their arguments generic and lacking specific connection to the lower court's decision. Consequently, the court ruled that the appeals failed to meet the statutory requirements for a valid legal challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 110, 648 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic, failing to specify the elements underlying the criticism or correlate them with the contested decision's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZASui ricorsi proposti da:Husovic Maicol nato a MIRANDOLA il 25/11/1985Halilovic Principe nato a PADOVA il 30/11/1995avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell’interesse di Maicol Husovic e Principe Halilovic,ritenuto chel’unico motivo di ricorso, proposto nell’interesse di entrambi i ricorrenti, chededuce il vizio di violazione di legge e carenza di motivazione, in ordine al giudizio diresponsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 648, cod. pen., è generico perindeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc.pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta,non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo algiudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;ritenuto che lo stesso motivo è altresì generico per mancanza di specificità, in quantoprivo di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste afondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.281521 – 01);rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIA AIELLI