Italian Supreme Court dismisses appeal on prescription and false trademark claims, ruling procedural bars apply.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The court rejected the prescription defense because the appeal was filed after the statute of limitations had already expired, and it affirmed the lower court's finding of deceptive trademark use and money laundering. Consequently, the conviction for offenses under Articles 474 and 648 of the Penal Code stands.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 163 cod. pen.: The inadmissibility of an appeal precludes the consideration of subsequent prescription, and generic mitigating circumstances are denied when specific prior criminal history exists.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLLIO RAFFAELE nato a NAPOLI il 03/06/1976 • ( avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA l dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Raffaele Pollio e la successiva memoria trasmessa in data 17 febbraio 2026, rilevato che il primo motivo di ricorso che deduce la prescrizione dei reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. intervenuta in data anteriore alla decisione di appello è manifestamente infondato in fatto ed in diritto; in fatto, perché non tiene conto della sospensione di 18 mesi in ragione della applicazione alla fattispecie della riforma Orlando della prescrizione (Sez.
U Polichetti); in diritto perché non tiene conto del fatto che il comma quarto dell'art. 648 cod. pen. costituisce circostanza attenuante e non ipotesi autonoma di reato, talché non rileva il regime sanzionatorio attenuato ai fini della prescrizione (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 - 01; giurisprudenza consolidata sin da Sezioni unite del 1995); il termine di prescrizione dei due delitti contestati si compirà nelle rispettive date del 16/12/2025 (successiva alla data della sentenza di appello impugnata) e 13 ottobre 2027 (la ricettazione); pertanto, assume rilievo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.
U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata); che la Corte di appello di Brescia ha ritenuto pienamente provata l'idoneità ingannatoria dei marchi apposti dal ricorrente sulle fasce recanti l'immagine del cantante Luciano Ligabue sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale è integrata la responsabilità per il reato di cui all'art. 474 se le caratteristiche del marchio sono tali da trarre in inganno una persona di comune avvedutezza e discernimento (ex multis Sez. 2, n. 16281 del 11/01/2019;
Rv. 275814); che il giudice di secondo grado ha ritenuto comprovato, altresì, il delitto di ricettazione, configurabile in caso di acquisto o ricezione, al fine di profitto, di cose recanti marchi contraffatti; rilevato che il terzo motivo di ricorso che eccepisce l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., della pena sa_sospesa di cui all'art. 163 cod. pen. e della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ex art. 53 legge n. -689/1981 non è consentito dalla legge in sede di legittimità; che il giudice del gravame non ha ravvisato elementi positivamente valutabili a tal fine, in ragione dei precedenti penali specifici di cui è gravato l'imputato (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata), il che rileva anche ai fini dell'accesso negato alla pena sostitutiva; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMassimo Perrotti Lucia Aielli /i-0322 DFPnn' IN C MAR 2026 Fu