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Ordinanza — n. 12205/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds violating specific procedural requirements for legal challenges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12205/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the legal grounds raised. The appellant argued violations of procedural and substantive laws regarding the conviction, but the court found the arguments lacked specific elements required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the request to review the evidence evaluation, which remains the exclusive domain of the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 192 c.p.p.; Art. 581 c.p.p.: An appeal ground is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the legal violation and preventing the appellate court from exercising its supervisory function.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible appeal procedural requirements appellate review limits specificity of arguments tardivo pagamento delle spese deposito tardivo opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 192 c.p.p.
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 99, co. 2, nn. 1 e 2 c.p.
Art. 110 c.p.
Art. 628, co. 2 c.p.
art. 192 cod. proc. pen
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAKHI ABDESSAMAD nato il 05/08/1994 avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Abdessamad Sakhi e la successiva memoria riepilogativa trasmessa in data 28 gennaio 2026, rilevato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio della motivazione posta a base della condanna per il reato di cui agli artt. 99, co. 2, nn. 1 e 2, 110 e 628, co. 2, cod. pen. è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; il motivo chiede inoltre alla Corte una inammissibile "invasione di campo" nel merito della valutazione della prova, patrimonio esclusivo del giudice del merito; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.MDEp(-r-A-r; A IN ( 3 MA) 3 2026