Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion on evidentiary and sentencing review grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant challenged the appellate court's revocation of testimonial evidence and its sentencing rationale regarding subjective intent and mitigating circumstances. The court ruled that such challenges violate procedural preclusion, as the cassation court cannot re-evaluate facts or substitute its own judgment for that of the lower courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or substitute its own judgment for that of the lower courts, rendering appeals challenging factual findings or sentencing reasoning inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCARI LUIGI nato a COSENZA il 24/09/1973 avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Vaccari, rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la revoca della prova testimoniale ed il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento a pag. 2 della sentenza impugnata (a seguito del mutamento del giudice, il difensore non ha rinnovato la richiesta della prova testimoniale, ritenuta, dunque, implicitamente revocata, e non ha specificato le ragioni poste a fondamento dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria); che il ricorrente denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, in quanto il Tribunale di Roma, rinnovato il dibattimento tramite lettura dinnanzi al nuovo giudice, ha invitato le parti a presentare le proprie conclusioni; considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., in ordine alla valutazione dell'elemento soggettivo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale ha ritenuto pienamente provato il dolo della ricettazione (si veda, in particolare, pag. 2); considerato che il terzo motivo di ricorso censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che la Corte di appello di Roma non ha ravvisato alcun elemento positivamente valutabile a tal fine in considerazione delle modalità del fatto e della personalità negativa dell'imputato (cfr. pag. 3); 2_ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. P.Q.M