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Ordinanza — n. 12203/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to new evidence and violation of correlation principle.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12203/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued for a violation of the correlation principle regarding the proven facts and raised new evidence about witness testimony for the first time. The court rejected these claims because the new argument violated the limits of the devolutum principle and the lower courts had already found the witness's testimony unreliable.

Regesto Legislator

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Art. 521 cod. proc. pen.; Art. 110, 61, n. 2, 648 cod. pen.: The Court of Cassation cannot examine new facts or evidence not included in the appeal's scope, and a violation of the correlation principle exists only when the proven fact is heterogenous to the charged offense.

Parole chiave

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correlation principle violation devolutum principle limits new evidence inadmissibility witness testimony reliability double conformity rule produzione tardiva di documenti dichiarazione fiscale tardiva opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 521 cod. proc. pen.
Art. 110, 61, n. 2, 648 cod. pen.
3 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso che denuncia la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 110, 61, n.
art. 521 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARQUINI LUCA nato a ROMA il 10/04/1990 avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Luca Tarquini, rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la violazione del principio di correlazione tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza ex art. 521 cod. proc. pen. è manifestamente infondato, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza in materia, secondo cui la violazione di tale principio è ravvisabile nel caso in cui il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contenga l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consenta di ricavarli in via induttiva, tenendo conto di tutte le risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione (ex multis, Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023, Rv. 284713); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha ritenuto pianamente provato il concorso dell'imputato .e Luca Tarquini nella ricezione del motoveicolo con annesso il casco bianco, provento di furto (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso che denuncia la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 110, 61, n. 2, 648 cod. pen. deducendo per la prima volta il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito per l'omessa valutazione delle dichiarazioni del teste Alessio Tempesta, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in presenza di cosiddetta "doppia conforme", poiché in tal modo il vizio dedotto viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del "devolutum" ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità; che la Corte di appello di Roma, così come il giudice di prime cure, non ha ritenuto attendibile il teste che aveva cercato di attribuirsi la paternità del reato in questione, in quanto ha errato nell'indicazione della data e del luogo in cui è avvenuta la consumazione (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile P.Q.M