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Ordinanza — n. 12200/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility of victim's statements as specific and non-reiterative.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12200/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant argued that the lower court misinterpreted evidence regarding the victim's statements, but the court found this argument specific and non-reiterative of the first-instance issues. Consequently, the court upheld the conviction based on the victim's testimony, which was deemed credible and sufficient without applying special rules for civil party declarations.

Regesto Legislator

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Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; Appeals challenging the admissibility of victim statements are inadmissible if they merely reiterate first-instance arguments or seek fact-finding beyond the lower court's authority, as such statements can validly serve as the sole basis for criminal liability if their credibility and intrinsic reliability are rigorously verified.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility victim statement credibility civil party declaration double conformity principle specificity requirement criminal liability basis procedural inadmissibility impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
7 della sentenza impugnata); che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL OUASSILI AYOUB (CUI: 055~1) nato il 26/07/2020 avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ayoub El Ouassili e la memoria riepilogativa trasmessa in data 18 febbraio 2026, rilevato che l'unico motivo di ricorso censura la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, deducendo travisamento della prova in ordine alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito ed è altresì aspecifico in quanto meramente reiterativo delle questioni poste alla Corte di merito, che ha argomentato richiamando la motivazione di primo grado e concordando sul punto (doppia conforme); che la Corte di appello di Firenze, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, ritenendo pienamente attendibili le dichiarazioni della persona offesa, peraltro riscontrare da una serie di elementi, quali le dichiarazioni della madre e dei carabinieri, nonché dal referto medico (si veda pag. 7 della sentenza impugnata); che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del/della dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMassimo Perrotti Lucia Aielli i F