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Ordinanza — n. 12198/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for fraud conviction, ruling reclassification to lesser offense is legally unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12198/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Delfino Salviato inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Salviato argued that the lower court erred in classifying the act as fraud under Article 640 of the Penal Code rather than the lesser offense of fraudulent insolvency under Article 641. The court rejected this, stating the appeal sought an impermissible factual reconstruction and that the lower court's qualification was legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 640, Art. 641 cod. pen.; The court's assessment of fraud qualification is final unless vitiated by logical or legal flaws, and appeals attempting to reconstruct facts through different evaluation criteria are inadmissible.

Parole chiave

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fraudulent insolvency contractual fraud inducement of error inadmissible appeal reclassification of crime causal relationship judicial motivation impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
pen.) trasmessi in data 16 febbraio u.s., rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 640 cod. pen. nell'ipotesi meno grave di insolvenza fraudolenta ex art.
Art. 641 cod. pen.
nell'ipotesi meno grave di insolvenza fraudolenta ex art. 641 cod. pen.
Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
art. 640 cod. pen
pen.) trasmessi in data 16 febbraio u.s., rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 640 cod. pen.
art. 641 cod. pen
nell'ipotesi meno grave di insolvenza fraudolenta ex art. 641 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 5046 del 17/11/2020
è manifestamente infondato in diritto (Sez. 2, n. 5046 del 17/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 178 del 04/12/2025
280563-02; nei termini anche Sez. 2, n. 178 del 04/12/2025, dep.
Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015
289107-01; Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Sabetta, Rv.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVIATO DELFINO nato a CAMPODARSEGO il 09/12/1955 avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di TRENTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Delfino Salviato ed i motivi nuovi (art. 585, comma 4, cod. proc. pen.) trasmessi in data 16 febbraio u.s., rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 640 cod. pen. nell'ipotesi meno grave di insolvenza fraudolenta ex art. 641 cod. pen.

è manifestamente infondato in diritto (Sez. 2, n. 5046 del 17/11/2020, dep. 2021, Cantone, Rv. 280563-02; nei termini anche Sez. 2, n. 178 del 04/12/2025, dep. 2026, Felici, Rv. 289107-01; Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Sabetta, Rv. 262801). In tema di truffa contrattuale, l'induzione in errore, mediante raggiro o artifizio, sussiste non solo quando il contraente pone in essere, originariamente, l'attività fraudolenta, ma anche quando il comportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesti successivamente, nel corso cioè dell'esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto), oltre che aspecifico con riferimento alle argomentazioni dei giudici di merito sul punto, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di truffa (si veda pag. 7 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Di P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMassimo Perrotti Lucia Aielli DEF-n7".."7" ' T \ IN C 3 226