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Ordinanza — n. 12194/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for attacking factual findings and generic mitigation denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12194/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal liability based on victim statements and the refusal to apply generic mitigating circumstances. The court ruled that such arguments are impermissible in a legality proceeding, as they require a factual reconstruction that only the trial judge may perform.

Regesto Legislator

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Art. 628 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: Appeals in legality proceedings cannot challenge the factual basis of liability or the denial of generic mitigation, as these require the trial judge's exclusive evaluation of evidence.

Parole chiave

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legality proceeding criminal liability generic mitigation factual reconstruction inadmissible appeal notifica tardiva dei difetti corretta notificazione eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 628 commi 1 e 2 cod. pen.
E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Khamiss Oussaid, rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per i reati di cui all'art. 628, commi 1 e 2 cod.
Art. 62-bis cod. pen.
E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Khamiss Oussaid, rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per i reati di cui all'art. 628, commi 1 e 2 cod.
art. 62-bis cod. pen
5 della sentenza impuganata); considerato che il secondo motivo di ricorso che censura il mancato riconoscimento dellt circostanzt attenuante/di cui all'art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUSSAID KHAMISS nato il 01/01/1987 avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;t

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Khamiss Oussaid, rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per i reati di cui all'art. 628, commi 1 e 2 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito; che la Corte di appello di Firenze, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato sulla base del riconoscimento effettuato dalle persone offese nel corso delle indagini preliminari e durante il dibattimento (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impuganata); considerato che il secondo motivo di ricorso che censura il mancato riconoscimento dellt circostanzt attenuante/di cui all'art. 62-bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che il giudice di merito non ha ritenuto applicabile li,circostanze, attenuantEt/ non ravvisando elementi positivamente valutabili a tal fine, anche in considerazione dei gravi precedenti penali (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e conda P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMas imo Perrotti Lucia Aielli (21